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mercoledì, Maggio 15, 2024

AIAF Molise, il presidente Romeo Trotta interviene sull’assegno familiare

AttualitàAIAF Molise, il presidente Romeo Trotta interviene sull'assegno familiare

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 18287 dello scorso 11 luglio, hanno stabilito i criteri per l’assegnazione e la determinazione dell’assegno di divorzio spettante all’ex coniuge.

Se dallo scorso maggio 2017, con la storica sentenza Grilli (n. 11504 del 2017), il parametro di riferimento era divenuto unicamente l’autosufficienza economica dell’ex coniuge, che sostituiva quello del tenore di vita avutosi in costanza di matrimonio, con la recente sentenza la Suprema Corte afferma un nuovo principio da osservare per calcolare il valore dell’assegno di divorzio.

Bisognerà fare riferimento a più parametri ed in particolare al contributo che l’ex coniuge, beneficiario dell’assegno, ha fornito per la formazione del patrimonio comune.

Trattasi “criterio composito” ovvero di un criterio che, basandosi su valori costituzionalmente garantiti, quali la dignità nonché la solidarietà coniugale che non cessano col venir meno del vincolo matrimoniale, abbia in dovuta considerazione tutta la storia familiare ed il contributo di ciascun coniuge sotto il profilo economico e patrimoniale

Gli ermellini hanno precisato che sarà dovranno essere esaminati e valutati più elementi che, volendo in qualche modo schematizzare, possono essere indicati in: età del coniuge (da cui deriva in modo sottile la propria capacità ad essere autosufficiente economicamente); durata del matrimonio; capacità di reddito di ciascun coniuge. L’utilizzo di tali criteri permetterà la ricostruzione della storia familiare da considerare e del valore da attribuirsi all’assegno stesso.

L’assegno di divorzio, pertanto, oltre ad avere una funzione assistenziale ha anche una funzione compensativa e perequativa.

Resta fermo infatti il principio secondo cui al coniuge più debole debbano essere sempre assegnati adeguati mezzi: ma per la valutazione dell’adeguatezza sarà considerato l’apporto fornito dall’ex coniuge nella gestione e nello sviluppo della attività endofamiliare considerata nella sua totalità.

La Suprema Corte, in buona sostanza, ha ritenuto che, oltre all’autosufficienza economica deve tenersi conto anche della durata del matrimonio, quando questa abbia comportato la rinuncia alla propria realizzazione professionale da parte del coniuge più debole economicamente, per assolvere agli impegni familiari, perdendo di fatto possibilità concrete di prospettive professionali e di soddisfacimento economico personale.

Fonte, ufficio stampa

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