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martedì, Settembre 15, 2026

Covid contratto in ospedale, Tribunale accerta responsabilità sanitaria

AttualitàCovid contratto in ospedale, Tribunale accerta responsabilità sanitaria

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avvocato Vincenzo Iacovino in merito a una sentenza del Tribunale di Campobasso sulla gestione del Covid in Molise.

 

“Significativa pronuncia del Tribunale di Campobasso, Giudice Dott.ssa Elisa Ferrazzoli, che ha riconosciuto la responsabilità dell’ASREM per il decesso di un paziente ricoverato durante l’emergenza pandemica, disponendo in favore dei familiari un risarcimento complessivo di oltre 300 mila euro, oltre interessi e spese.
La sentenza individua la responsabilità della struttura, ma anche dell’organizzazione e la sicurezza delle cure. La struttura risponde, pertanto, anche dei danni direttamente riconducibili alle proprie inefficienze organizzative.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni della consulenza tecnica, ritenendo accertate «gravi inefficienze organizzative» nella gestione dell’emergenza epidemiologica, causalmente collegate al contagio e al successivo decesso.
Parallelamente, è stata ritenuta inadeguata anche la gestione sanitaria del paziente, con particolare riguardo all’omissione dei necessari monitoraggi clinici.
Particolarmente rilevante è il quadro organizzativo ricostruito in sentenza. Dalla documentazione esaminata dai consulenti non risultavano adeguatamente tracciate le attività di sanificazione, la consegna dei dispositivi di protezione individuale e la formazione del personale; mancavano inoltre specifici riscontri sui tamponi effettuati agli operatori e sulla loro periodicità.
Tali carenze si inserivano in una situazione critica già segnalata all’epoca dei fatti. La sentenza richiama una nota sindacale del 27 novembre 2020, nella quale veniva denunciata la profonda distanza tra le misure previste sulla carta e quanto accadeva concretamente nelle corsie; la nota del 19 gennaio 2021 del personale medico della UOC di Medicina Generale, che denunciava criticità strutturali e di personale; nonché una precedente nota del 7 gennaio 2021 del Direttore della UOC di Chirurgia Generale, nella quale veniva addirittura paventata l’ipotesi di «epidemia colposa».
Nonostante tali allarmi, secondo le conclusioni peritali recepite dal Tribunale, non risultavano adottate adeguate contromisure: dagli atti non emergevano la costituzione di un’unità di crisi o di tavoli di confronto per la gestione dei cluster, né il coinvolgimento delle figure istituzionalmente preposte alla gestione del rischio clinico e della sicurezza.
I consulenti hanno inoltre rilevato che non era possibile desumere dagli atti l’effettiva attuazione, nell’ospedale, delle stesse procedure predisposte dall’Azienda sanitaria per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
La documentazione successivamente prodotta dall’ASREM non è stata ritenuta sufficiente a superare tali rilievi: secondo la sentenza, la struttura non ha fornito una prova specifica e idonea di avere adottato tutte le misure disponibili all’epoca per prevenire la diffusione del contagio.
A questo deficit organizzativo si è aggiunto quello propriamente sanitario. I consulenti hanno riscontrato carenze nei rilievi clinici e l’assenza di un adeguato monitoraggio, osservando che il controllo clinico e strumentale necessario costituiva una «condotta minima esigibile» e che le omissioni avevano privato i sanitari di elementi utili per ottimizzare la terapia di un paziente particolarmente fragile. I pazienti sono stati praticamente abbandonati a loro stessi.
Da qui la conclusione del Tribunale: è stato ritenuto provato il nesso causale tra l’inadempimento della struttura e dei sanitari e il danno. Il contagio è stato accertato «intra moenia», quale conseguenza delle carenze organizzative dell’ospedale, mentre la relativa responsabilità è stata ritenuta «ulteriormente aggravata dalla condotta di malpractice dei medici nella gestione e nel trattamento della patologia conseguente all’infezione da Covid-19».
La struttura, inoltre, non ha fornito una prova liberatoria idonea a dimostrare l’inevitabilità dell’evento o l’esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto il risarcimento del danno maturato dal paziente prima del decesso e trasmesso agli eredi e di quello direttamente subito dai familiari per la perdita del rapporto parentale, per il quale la sentenza ritiene provati la condotta colposa della struttura e il relativo nesso eziologico con l’evento.
Soddisfazione viene espressa dai familiari e dagli Avv.ti Vincenzo Iacovino, Francesco Beer e Marco Pasquale, dello Studio Legale Iacovino & Associati, che dichiarano: «La particolare importanza di questa decisione risiede nell’avere ricostruito non soltanto ciò che è accaduto al singolo paziente , ma anche il contesto organizzativo nel quale si è verificato il contagio, puntualmente denunciato dai familiari delle vittime. Le criticità erano state segnalate, anche dal personale sanitario, e la sentenza accerta che non risultano adeguate contromisure. A questo si aggiungono le carenze nella successiva assistenza medica. Per la famiglia, dopo anni, assume un significato fondamentale l’accertamento giudiziale delle responsabilità e delle circostanze che hanno condotto al decesso».
Avevano ragione i familiari delle vittime.
Avevano ragione noi sulle condotte omissive fonte di responsabilità civile e penale.”
Avv. Vincenzo Iacovino

 

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