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martedì, Marzo 17, 2026

Legge regionale aree idonee, Italia Nostra: “È contraddittoria”

AttualitàLegge regionale aree idonee, Italia Nostra: “È contraddittoria”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Gianluigi Ciamarra,
Presidente Italia Nostra – Sezione di Campobasso

“È in dirittura d’arrivo la legge regionale sulla qualificazione delle cosiddette “Aree
idonee”: quelle superfici, cioè, nelle quali l’installazione di impianti da fonti rinnovabili (solare, eolico, ecc.) verrebbe agevolata attraverso procedure autorizzative semplificate e deroghe sotto il profilo paesaggistico.
La Proposta di legge, ormai prossima alla discussione in Consiglio regionale,
rappresenta quanto di più contraddittorio possa concepire un governo territoriale che dichiara – ma soltanto a parole – di voler puntare sullo sviluppo del settore turistico e agricolo facendo leva sulle preziosità paesaggistiche e ambientali e sulla tipicità dei prodotti enogastronomici del nostro territorio. Settori, questi, che verrebbero esposti a gravi e irreversibili danni qualora la Proposta trovasse accoglimento in Consiglio.
Considerando che allo stato attuale sono pendenti circa 190 progetti per la realizzazione di impianti da FER, per un totale di circa 6.000 MW aggiuntivi rispetto a quelli già prodotti, l’approvazione di questa legge spalancherebbe le porte a un’invasione
di centinaia di macchine eoliche alte più di 200 metri e a immense distese di impianti solari, destinate a generare paesaggi lugubri energetici, sottraendo suolo fertile all’agricoltura e cancellando scenari di straordinaria bellezza.
Già in passato la Regione Molise si era posta l’“ambizioso” obiettivo di produrre
quanta più energia possibile, così da poterla esportare, non accontentandosi di una produzione già oggi molto elevata, pari a più del doppio del fabbisogno regionale. Con tali premesse, la eventuale promulgazione di questa legge consentirà l’uso indiscriminato e spregiudicato di grandissima parte del territorio regionale da parte degli
operatori del settore, spalancando le porte all’invasione di migliaia di macchine eoliche alte più di 200 metri e di immense distese di impianti solari e consentendo così ad altre regioni meno “virtuose” di conservare la propria integrità paesaggistica e la propria
economia agricola, produttiva, manifatturiera e turistica.
Il Legislatore regionale, nel definire le aree idonee, pur avendone la possibilità e il dovere, non introduce alcuna misura di salvaguardia aggiuntiva rispetto a quelle statali fissate dall’art. 11-bis del decreto legislativo 190/2024, che vengono semplicemente richiamate. Si sorvola così sui principi contenuti nello stesso articolo 11-bis, comma 4, relativi all’obbligo di tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell’aria e dei corpi idrici, le aree agricole – in particolare quelle di pregio – e le aree forestali. La Proposta di legge si limita, infatti (art. 1 – Oggetto e finalità), a un richiamo estremamente
sintetico di un principio (“tutelare il territorio secondo il principio del minimo impatto ambientale”) -che nella normativa statale è ben più delineato, incisivo e articolato-, sottovalutando le
potenzialità del territorio e omettendo di estendere detto principio anche alla tutela del paesaggio.
Quando si arriva a includere tra le aree idonee, senza alcuna adeguata valutazione paesaggistica, le aree agricole non più utilizzabili per la coltivazione e porzioni di territorio identitarie e caratteristiche – quali, tra gli altri, calanchi, capezzagne, scarpate,
affioramenti rocciosi (si pensi al Parco delle Morge), pietraie e terreni incolti ricchi di biodiversità – significa umiliare il paesaggio identitario e di rete agraria storica, demolirlo,
consentendo che esso venga liberamente depredato.
E quando, in violazione anche del principio della Direttiva europea circa il divieto di arrecare un danno significativo, richiamato dal T.U. FER, la logica antipaesaggistica che permea la Proposta di legge arriva anche ad affermare che “i pannelli fotovoltaici non
possono mai essere considerati elemento di disturbo” e che “la visibilità degli impianti dall’alto non può costituire motivo di valutazione negativa”, significa remare contro le norme del Codice del dei Beni culturali e del Paesaggio, le quali qualificano come beni paesaggistici anche le visuali, i crinali, i coni panoramici e la percezione dei caratteri identificativi del paesaggio.
Una normativa, dunque, che, rendendo disponibili all’assalto eolico e fotovoltaico
moltissime aree meritevoli della massima tutela, subordina in sostanza i valori paesaggistici, ambientali e culturali a un programma di sviluppo energetico “tout court” che eccede ampiamente gli obiettivi del 2030 e che è del tutto estraneo alle caratteristiche
territoriali della regione, sottraendo suolo fertile all’agricoltura e cancellando scenari di straordinaria bellezza.
È del tutto evidente che la legge, così come strutturata, sarà oggetto di contenziosi e impugnazioni, anche di natura costituzionale, per il suo palese contrasto con l’art. 9 della Costituzione e per la sua incompatibilità con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.”

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