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sabato, Maggio 4, 2024

Centri per l’impiego, concorso irregolare. Il Tar riconosce risarcimento agli esclusi residenti fuori regione

AperturaCentri per l'impiego, concorso irregolare. Il Tar riconosce risarcimento agli esclusi residenti fuori regione

DI GIOVANNI MINICOZZI

L’ ennesima tegola si abbatte sulle casse già disastrate della Provincia di Campobasso e della Regione. Il Tar del Molise, infatti, con sentenza N.46 del 2019 ha dato ragione a tre persone residenti in Abruzzo che avevano prodotto domanda per partecipare al concorso indetto dalla Provincia di Campobasso per selezionare venti unità, poi diventate ventisei, da utilizzare nei centri per l’impiego. Nel bando era espressamente indicato l’obbligo di residenza in uno dei comuni del Molise per poter partecipare al concorso e, dunque, le tre persone residenti in Abruzzo vennero escluse.

I fatti risalgono ad alcuni anni addietro e precisamente al 12 maggio 2012 quando l’assessore al lavoro della Provincia era Salvatore Micone, poi eletto consigliere regionale nel 2013. L’allora Presidente Paolo Frattura affidò a Micone proprio la delega per la gestione dei centri per l’impiego passati, nel frattempo, dalle Province alla Regione.

I ricorrenti, con ricorsi separati, impugnarono davanti al Presidente della Repubblica e al Tar il bando di avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio finalizzato all’assunzione a tempo determinato di 26 lavoratori con il profilo professionale di istruttore direttivo categoria D1 da utilizzare nei centri per l’impiego della Provincia di Campobasso.Il Tar del Molise, con una prima sentenza, aveva dato ragione alla Provincia ma successivamente il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la procedura concorsuale proprio perché escludeva i residenti fuori Regione. A seguire il Tar del Molise, su ricorso degli esclusi, ha accolto le istanze risarcitorie fondando il proprio ragionamento sulla circostanza del requisito di partecipazione alla selezione collegato alla residenza, censurato perché contrario alla legge e ai principi costituzionali.

La sentenza è rilevante ai fini della tutela dei lavoratori e spiega il nesso di casualità tra la condotta antigiuridica colposa e dolosa e il procurato pregiudizio agli aspiranti che hanno subito una esclusione dal bando per via della mancanza del requisito di residenza.

Inoltre, considerata la circostanza che i concorrenti erano solo novantacinque di cui trentuno dichiarati non idonei e quindici ritirati o assenti dalla prova, “la determinazione del risarcimento – scrivono i giudici dell Tar – deve essere commisurata al grado di probabilità che il risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito”.

Peraltro, la notizia è finita in tutta evidenza su Il Sole 24 ore , su altri giornali nazionali e sulla rivista specializzata denominata ” l’Ente Pubblica”. Al di là del danno erariale e del risarcimento dovuto ai ricorrenti resta da capire come sia stato possibile che un dirigente, retribuito con oltre 170mila euro per anno, abbia proposto un bando che non rispetta né la legge in vigore né i fondamentali principi costituzionali.

Anche su questa vicenda la Corte dei conti è già all’opera e il danno erariale dovrebbe essere ripagato dal dirigente poco attento al rispetto delle norme sui concorsi pubblici.

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