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martedì, Marzo 19, 2024

Il testo unico sulle società pubbliche: una occasione colta o perduta?

forumIl testo unico sulle società pubbliche: una occasione colta o perduta?

di Francesco Fimmanò

  1. In attuazione della delega conferita dall’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124,[1] il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in vigore dallo scorso 20 settembre, cerca per l’ennesima volta di ricondurre a fisiologia un coacervo di disposizioni gemmate negli ultimi 25 anni.

Il corpus, al di là delle luci e delle ombre, ha certamente il merito di tentare di mettere a “sistema” una fenomenologia peculiare, interdisciplinare, complessa e figlia di una legislazione a “toppe”, piuttosto che “a tappe”. Al tempo stesso non può che rilevarsi che la sovraregolamentazione appare in molte norme come una sorta di inseguimento tra legislatore e giurisprudenza, con il risultato di sentenze che hanno fatto le veci della legge e una legge che fa le veci delle sentenze.

La legislazione di un tempo non dirimeva contrasti giurisprudenziali ma costruiva sistemi di regole per principi e i giudici la interpretavano. Basti pensare che l’espressione normativa più in voga – in materia – negli ultimi anni nel settore che ci occupa è quella di “controllo analogo”. In realtà il legislatore italiano ha usato l’escamotage di far proprie le espressioni usate nella famosa sentenza Teckal della Corte di giustizia U.E. (e in quelle analoghe successive) riguardanti un consorzio tra Comuni, per applicarle a un soggetto giuridico completamente diverso e cioè a una società di capitali. Da questa operazione è nata una serie di equivoci con il “livello comunitario” anche perché a nessun altro Stato nel Continente è venuto in mente di utilizzare lo strumento societario per ragioni “meramente opportunistiche”.

A tutto questo aggiungiamo che calare le società di capitali e il loro enorme apparato regolamentare (ipertecnico) in un ambiente normativo giuspubblicistico, dove l’operatore medio neppure immagina che le sole società per azioni (non quotate) sono disciplinate da oltre 650 commi, è stata operazione dagli effetti dirompenti.

L’equivoco principale è stato quello riguardante il tipo di disciplina da applicare alle società in mano pubblica, nato in passato dalla errata impostazione secondo cui la partecipazione di una pubblica amministrazione a una società di capitali potesse alterarne la struttura, dando vita a un “tipo” di diritto speciale. In particolare una certa impostazione, ignara delle complessità sistematiche, partendo dal principio della neutralità della forma giuridica rispetto alla natura dello scopo, è arrivata ad attribuire alle società partecipate una connotazione pubblicistica[2], frutto di una sostanziale mutazione genetica nel senso di una riqualificazione del soggetto. In realtà tale impostazione è stata gravemente fuorviante negli anni, in quanto si può parlare di società di diritto speciale soltanto laddove una espressa disposizione legislativa introduca deroghe alle statuizioni del codice civile, nel senso di attuare un fine pubblico incompatibile con la causa lucrativa prevista dall’art. 2247 c.c., con la conseguente emersione normativa di un tipo con causa pubblica non lucrativa[3].

In realtà l’uso dello strumento societario a partecipazione pubblica ha avuto spesso finalità meramente segregative. Le pubbliche amministrazioni, incentivate nel tempo dallo stesso legislatore, hanno infatti cercato a tutti i costi, negli ultimi venticinque anni, di creare e poi mantenere la “sacca” del privilegio derivante dall’affidamento diretto della gestione di attività e servizi pubblici a società partecipate, in deroga ai fondamentali principi della concorrenza tra imprese e della trasparenza.

In buona sostanza da una parte v’è stata la tendenza ad ampliare l’ambito dei servizi pubblici includendo non solo quelli aventi per oggetto attività economiche incidenti sulla collettività, ma anche quelli riguardanti attività tendenti a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, fino ad arrivare ad affidare a società partecipate funzioni, che lungi dal rientrare nell’ambito dei servizi pubblici in senso proprio, costituivano tipiche attività istituzionali o strumentali dell’ente[4]. Dall’altra parte è stata incentivata la gestione mediante società partecipate in un’ottica rivolta (solo) formalmente alla aziendalizzazione dei servizi e a una privatizzazione effettiva (come auspicato dal legislatore sin dal 1942)[5], in realtà sostanzialmente diretta a eludere procedimenti a evidenza pubblica e a sottrarre comparti dell’amministrazione ai vincoli di bilancio, anche in considerazione della mancata applicazione, per molti anni, all’ente-capogruppo dei principi di consolidamento di diritto societario a partire dall’elisione delle partite reciproche[6]. Questo processo ha avuto l’effetto di trasformare talora il modello di gestione da strumento di efficienza in strumento di protezione e in taluni casi in escamotage per eludere i c.d. patti di stabilità e le regole di contabilità pubblica.

 

  1. La Corte dei Conti ha contato, in un momento che sembrava culminante del ciclo espansivo, nell’anno 2008, 5.860 “organismi” partecipati da 5.928 enti pubblici locali con un incremento dell’11,08% rispetto al dato del 2005. Poco meno del 65% di questi organismi partecipati aveva natura societaria con prevalenza delle società per azioni, mentre circa il 35% ha forma giuridica diversa dalla società, in prevalenza consortile[7].

Allo stato, dalle informazioni rilevabili nella banca dati SIQUEL, emerge che il 16,65% dei Comuni (1.340 su 8.047), pari al 7,11% della popolazione nazionale, non è in possesso di partecipazioni societarie, gli organismi rilevati alla data dell’8 luglio 2016 risultano essere 7.181: le analisi sui risultati economici e finanziari, sui servizi affidati e sulle modalità di affidamento hanno riguardato, tuttavia, 4.217 soggetti, per i quali sono disponibili a sistema i dati di bilancio relativi all’esercizio 2014. Ancor più ristretto è il numero di istituzioni per le quali si hanno informazioni sui flussi di entrata e di spesa degli enti affidanti[8]. Gli organismi operanti nei servizi pubblici locali sono numericamente limitati (il 34,72% del totale), pur rappresentando una parte importante del valore della produzione (il 69,34% dell’importo complessivo). Il maggior numero (65,28%) rientra nel novero di quelli che svolgono attività diversificate, definite come “strumentali”[9].

Marcata è la prevalenza degli affidamenti diretti: nonostante la rigidità dei presupposti legittimanti tale procedura, a salvaguardia dei principi della concorrenza, su un totale di 22.342 affidamenti, le gare con impresa terza sono soltanto 150 e gli affidamenti a società mista, con gara a doppio oggetto, 319.

Con riferimento agli organismi in perdita nell’ultimo triennio, l’analisi della Corte dei conti mostra come circa un terzo sia a totale partecipazione pubblica, mentre quelli misti a prevalenza privata costituiscono la categoria all’interno della quale le perdite sono più diffuse, con una tendenza al peggioramento dei risultati nell’arco del triennio.

Nel referto della Corte v’è anche una ricognizione delle partecipazioni rilevanti ai fini del consolidamento dei conti, ed emerge che, su 700 organismi totalmente pubblici a unico socio (Comune/Provincia), meno della metà sono risultati assoggettabili a consolidamento – sulla base dei parametri indicati dal principio contabile applicato allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011. Di contro, 368 (il 52,6%) non superano la soglia di rilevanza e potrebbero essere consolidati solo se ritenuti significativi dall’ente proprietario, secondo la sua valutazione discrezionale.

La gestione finanziaria dimostra una netta prevalenza dei debiti sui crediti in tutti gli organismi esaminati. Nel complesso, i debiti ammontano a 83,3 miliardi, di cui circa un quarto è attribuibile, in sostanza, alle partecipazioni totalitarie. Il rapporto crediti/debiti verso controllanti, nelle partecipazioni pubbliche al 100%, è sbilanciato in favore dei primi. Emerge, quindi, la forte dipendenza delle partecipazioni totalitarie dagli enti controllanti, pur in presenza di un rilevante indebitamento verso terzi.
Dall’analisi degli organismi partecipati in via totalitaria da un unico socio emerge, nella gran parte dei casi, che le risorse complessivamente impegnate e pagate dagli enti proprietari tendono a coincidere con l’importo dei valori della produzione degli organismi destinatari delle erogazioni.

Abbiamo dunque assistito, per tutte queste ragioni, a un percorso legislativo incoerente, caratterizzato da frequenti ripensamenti, fatta eccezione per una costante: la crescente e progressiva espansione delle società a partecipazione pubblica locale, anche attraverso la trasformazione di aziende speciali, consorzi e istituzioni.

 

  1. La “storia” del fenomeno comincia nel 1990 con la espressa previsione nella legge n. 142 della società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria[10], passa attraverso l’introduzione della società c.d. minoritaria[11], l’apertura al tipo della S.r.l. e l’incentivo alla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi[12], per subire un provvisorio assestamento nel 2000 con il Testo Unico delle autonomie locali (Tuel) che sistemava organicamente la materia[13]. Nel 2001 il quadro viene virtualmente rivoluzionato con l’introduzione della categoria mai definita dei c.d. servizi industriali e l’introduzione rigorosa, mai attuata, dei principi della concorrenza[14]. Con la contro-riforma del 2003 e la legge finanziaria per il 2004, si arriva infatti a un risultato esattamente opposto[15]. Quest’ultimo intervento, in parte censurato dalla Corte Costituzionale[16], ha suddiviso i servizi in virtù della loro rilevanza economica, in un contesto pesantemente dominato dalla figura della società in house providing e del suo strettissimo collegamento funzionale con l’ente di riferimento. La normativa ha strumentalizzato in modo abile la giurisprudenza comunitaria tanto da far evocare una situazione giuridica di dipendenza organica.

Alla originaria disciplina contenuta nell’art. 113 TUEL, infatti, si sono sovrapposti prima l’art. 23 bis del d.l. n. 112/08 (successivamente abrogato con referendum) e poi la successiva disciplina introdotta con il D.L. 138/11 (dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012), per giungere infine al d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con l. 17 dicembre 2012 n. 221).

Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2013 hanno scelto forzatamente di adattare l’impostazione comunitaria, al fine di riconoscere la giurisdizione piena della Corte dei conti sulle azioni di responsabilità agli organi sociali delle società in house[17]. I giudici del Supremo consesso qualificano, in modo in verità opinabile, questo genere di società come una mera articolazione interna della P.A., una sua longa manus al punto che l’affidamento diretto neppure consentirebbe di configurare un rapporto intersoggettivo di talchè l’ente in house “non potrebbe ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante ma dovrebbe considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa”[18].

Le ormai numerose sentenze delle sezioni unite si rifanno tutte alla n. 26283 del 25 novembre 2013, il cui passaggio più forte è quello secondo cui “il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva”.

L’orientamento ha complicato ancora di più le cose perché molti non hanno inteso che si riferisse solo alla giurisdizione e perdippiù non esclusiva della Corte dei Conti sulle azioni di responsabilità, ma hanno provato a dedurre l’esistenza di una società di tipo pubblico meritevole di uno ius singulare. In realtà si può parlare di società di diritto speciale soltanto laddove una espressa disposizione legislativa introduca deroghe alle statuizioni del codice civile, nel senso di attuare un fine pubblico incompatibile con la causa lucrativa prevista dall’art. 2247 c.c. [19], con la conseguente emersione normativa di un tipo con causa pubblica non lucrativa [20]. Viceversa, a parte i casi di società c.d. legali (istituite, trasformate o comunque disciplinate con apposita legge speciale)[21], ci troviamo sempre di fronte a società di diritto comune, in cui pubblico non è l’ente partecipato bensì il soggetto, o alcuni dei soggetti, che vi partecipano e nella quale, perciò, la disciplina pubblicistica che regola il contegno del socio pubblico e quella privatistica che regola il funzionamento della società convivono.

 

 

  1. La storia che abbiamo raccontato è singolare: il legislatore italiano ha prima creato un monstrum e poi ha costretto gli interpreti, anche i più raffinati, a riconoscerlo e a ricostruirlo invece di “constatare i fenomeni giuridici quali sono, quali si trovano nel sistema positivo, non negarli o storpiarli per ragioni a priori[22]. Quanto accaduto appartiene a una tendenza più generale diretta a creare sempre più frequentemente categorie di soggetti i cui rapporti sono regolati da uno ius singulare. Fenomeno deprecabile, in quanto nel migliore dei casi, finisce per originare privilegi, asimmetrie e discriminazioni. In taluni casi, poi, non è tanto la ponderata volontà di sottrarre alla disciplina comune determinati soggetti a spingere il legislatori, bensì l’incapacità a resistere alla pressione di chi, spesso emotivamente o prepotentemente, chiede e invoca questa o quella norma. Ecco che il potere legislativo, si muove talora male e si trasforma, come sul dirsi in una machine a faire lois[23], invece di dettare norme efficienti e cercare nell’armonia del sistema le soluzioni più giuste.

Ed eccoci ora alla c.d. Riforma Madia. Servirà? Poteva intervenire in modo più chiaro e tecnicamente corretto su temi tanto delicati? Sicuramente sì. Ma comunque contiene principi importanti ad esempio chiarisce una volta per tutte che una società è una società, non è un tavolo né una sedia, e come tale ad esempio fallisce da chiunque sia partecipata. Una cosa appare evidente che ancora una volta non si è tenuto conto delle specificità ordinamentali e soprattutto disciplinari, ratione materiae. Il diritto pubblico o amministrativo mai potranno entrare appieno nella forma mentis di un societarista o di un fallimentarista e viceversa.

E’ ora in corso di pubblicazione il Decreto Legislativo che reca “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (c.d. “Decreto Correttivo”).  Si attua in tal modo la delega contenuta nell’art. 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia), il quale, nel disegnare la delega per una complessa operazione di riorganizzazione normativa in materia di amministrazioni pubbliche, prevede che entro dodici mesi dall’entra in vigore dei decreti delegati il Governo avrebbe potuto adottare, appunto, uno o più decreti correttivi. L’intervento integrativo e correttivo, nel caso del TUSP, è dovuto anche a – e ha dovuto tener conto di – quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 251/2016, con la quale è stata ravvista una violazione delle norme costituzionali sul concorso di competenze statali e regionali da parte della citata legge n. 124 del 2015[24]. La Consulta ha in questa sede dichiarato che l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni si sarebbe potuta rimediare, nel rispetto del principio di leale collaborazione, avviando le procedure inerenti all’intesa con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata[25].

L’impatto della sentenza, che per qualche settimana ha tenuto col fiato sospeso gli operatori del settore che hanno temuto che essa potesse demolire tutta la riforma, è stato però limitato.  In primo luogo, come la Consulta stessa ha precisato, “le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative” (ossia ai decreti delegati[26]).  Inoltre, il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017 si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte Costituzionale[27], e ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l’impianto della sentenza – postulato anche dalla stessa Consulta – sarebbe stato quello di intervenire con decreti correttivi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da svolgersi in base alle previsioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni della  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i  compiti  di interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-città ed autonomie locali), in modo da “sanare l’eventuale vizio derivante dal procedimento  originariamente  seguito”, avendo peraltro la  sentenza  “fatto  riferimento  al Governo  (e  non  al  Parlamento)  e  considerato  che  in  alcuni  casi  i  termini  per l’adozione di simili decreti non sono ancora scaduti”.

Tra le modifiche senz’altro di maggior rilievo portate dal Decreto Correttivo è quella che riguarda la governance delle società partecipate. Come noto, una delle innovazioni più importanti del nuovo testo unico è quella che stabilisce che “di norma” (e già l’espressione prelude ad eccezioni[28]) l’organo amministrativo debba essere costituito da un amministratore unico (art. 11, comma 2, TUSP). Nell’impianto originario del TUSP, il comma terzo di tale articolo prevedeva che, in deroga al principio appena affermato, un apposito decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del testo unico (quindi entro il 23 marzo 2017), avrebbe dovuto enucleare i criteri secondo i quali “per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”, sarebbe stato possibile optare per  un consiglio di amministrazione – composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri – ovvero per i sistemi dualistico o monistico (art. 11, comma 3, TUSP).

Con tale previsione si è invertito il criterio in vigore, previsto, da ultimo, nell’art. 4, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv., con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in cui l’opzione per l’amministratore unico era consentita, ma residuale[29]. L’art. 7 del Decreto Correttivo è ora intervenuto sostituendo integralmente il comma terzo dell’art. 11 TUSP, che ora recita: “L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”. Nel quadro attuale, dunque, la scelta per un sistema collegiale di amministrazione (oppure per i modelli dualistico o monistico), è interamente rimessa all’assemblea dei soci, i quali dovranno però giustificare tale scelta per ragioni di adeguatezza organizzativa e “tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi” (requisito, quest’ultimo, che non era posto come criterio per il Dpcm).  In sostanza, il Governo ha ritenuto di preferire un sistema in cui l’adozione dei sistemi di amministrazione e di controllo alternativi all’amministratore unico non fosse eterodeterminata al di fuori della singola compagine societaria. La scelta, inoltre, è servita a rimediare un potenziale corto circuito della previgente formulazione, poiché l’adeguamento degli statuti era fissato al 31 dicembre 2016, mentre il Dpcm avrebbe dovuto essere emanato entro il 23 marzo 2017. Si sarebbe quindi potuta creare una situazione potenzialmente dannosa per quelle società che, diligentemente rispettando il termine per l’adeguamento dello statuto, avesse optato per l’organo monocratico di amministrazione, per poi scoprire che secondo i criteri dettati dal Dpcm avrebbe potuto optare per un sistema collegiale (o per uno dei modelli alternativi di gestione), sobbarcandosi gli oneri procedurali e notarili di una doppia modifica statutaria.

Immediatamente collegato al precedente è il tema delle tempistiche prescritte dal TUSP per l’adeguamento degli statuti e per altri adempimenti. Per quanto riguarda il primo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2016 dall’art. 26 TUSP, è ora fissato al 31 luglio 2017 dall’art. 15 del Decreto Correttivo. Per quanto attiene invece ai secondi, essi si trovano in vari luoghi del testo. Così, ad esempio, è differito al 31 luglio 2017 il termine, inizialmente fissato al 23 marzo 2017 dall’art. 26 TUSP, per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni contenute nell’art. 11, comma 8, TUSP, secondo cui gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (art. 15 Decreto Correttivo)[30]. Ancora, sempre all’art. 26 è introdotto un nuovo comma 12-ter, ai sensi del quale “per le società di cui all’art. 4, comma 8, le disposizioni dell’art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione”. In altre parole, per le società spin off o start up universitarie o di enti di ricerca non vige, per i primi 5 anni di vita, l’obbligo di procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni dalle amministrazioni pubbliche. Un differimento di qualche mese è anche previsto per il termine per la ricognizione del personale in servizio, propedeutico all’individuazione di eventuali eccedenze, previsto dall’art. 25, comma 1, TUSP, al 23 marzo 2017, e ora posticipato al 30 giugno 2017 (art. 14, comma 1, lett. a), Decreto Correttivo).

Si chiarisce, inoltre, un dubbio interpretativo circa l’applicazione del divieto di nuove assunzioni, esplicitando (art. 14, coma 1, lett. c), Decreto Correttivo) che il periodo di durata del blocco delle nuove assunzioni, stabilito dall’art. 25, comma 4, TUSP, fino al 30 giugno 2018, decorre dalla data di pubblicazione del decreto del personale eccedente di cui alla nota precedente.  Al termine del 30 giugno 2017 (anziché di sei mesi dall’entrata in vigore del TUSP, ossia il 23 marzo 2017) è posticipato anche il termine per la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalle pubbliche amministrazioni (art. 13, comma 1, lett. b), Decreto Correttivo – art. 24, comma 1, TUSP).  È stato infine posto modificato il termine per le disposizioni in materia di personale previste dalla normativa vigente (legge 27 dicembre 2013, n. 147), che si applicheranno non più soltanto fino al 23 settembre 2016, ma fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale sul personale eccedente di cui all’art. 25, comma 1, TUSP, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (art. 11 Decreto Correttivo).

Un altro importante elemento di novità introdotto dal Decreto Correttivo (art. 5) incide sulle finalità perseguibili dalla p.a. mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.  Si è più precisamente ampliato il novero delle funzioni perseguibili per le società aventi ad oggetto l’autoproduzione di beni e servizi (di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP), che ora non dovrà essere limita ai beni e servizi strumentali all’ente o degli enti pubblici partecipati, ma potrà riguardare anche lo svolgimento delle funzioni dei predetti enti. È stato previsto, ad integrazione dell’art. 4, comma 7, TUSP, che sono ammesse anche le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ed è stata fatta salva, all’art. 4, comma 8, TUSP, la possibilità per le università di costituire società per la gestione di azienda agricole con funzioni didattiche. Inoltre, al fine di valorizzare il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni, come richiesto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, è stato previsto, dall’art. 5, comma 1, lett. d), Decreto Correttivo, che ha modificato l’art. 4 comma 9 TUSP, che il Presidente della Regione possa, con provvedimento adottato ai sensi delle disposizioni regionali e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 – attinenti appunto alle limitazioni delle finalità perseguibili mediante acquisizione o gestione di partecipazioni pubbliche – rispetto a singole società a partecipazione regionale. La suddetta esclusione dovrà essere motivata con riferimento alla “misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1”. Un tema affine al precedente riguarda la motivazione analitica che l’atto deliberativo di costituzione di una società partecipata o di acquisto di partecipazioni deve riportare ai sensi dell’art. 5 TUSP: l’art. 6 del Decreto Correttivo ha eliminato, al riguardo, il riferimento alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate e ha precisato che le modalità della consultazione pubblica sono disciplinate dagli enti locali interessati.  Le scelte legislative di fondo che traspaiono dal Decreto Correttivo si confermano, dunque, muovere essenzialmente su due binari: (i) il rispetto del principio di leale collaborazione tra istituzioni centrali e locali, cui consegue lo spostamento di alcune decisioni nella sfera locale e la necessità dell’intesa della Conferenza unificata in relazione a diversi aspetti disciplinari che potenzialmente impattano sulle partecipate degli enti locali; (ii) lo smorzamento di alcuni oneri motivazionali e di alcuni limiti di operatività, che, insieme con l’ampliamento della libertà di manovra nella costituzione e gestione delle partecipazioni pubbliche, e con il molteplice allungamento dei vari termini per gli adempimenti prescritti dalla nuova normativa, tende alla valorizzazione dell’autonomia delle singole società.

 

 

 

 

[1] Con l’indicata disposizione il Parlamento ha delegato il Governo a semplificare, attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, il relativo quadro di regolazione anche in linea con i principi dettati dalla costante giurisprudenza nazionale e comunitaria, con effetti positivi in termini di valorizzazione della tutela della concorrenza e di generale trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa.

[2] Cfr. in particolare Cons. Stato, nn. 1206 e 1207 del 2001 e nn. 4711 del 2002 e 1303 del 2002.

[3] Le società pubbliche. Ordinamento, crisi ed insolvenza, a cura di Fimmanò, Ricerche di Law & Economics, Milano, 2011.

[4] La giurisprudenza ha evidenziato d’altra parte che la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte, appunto, di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili e all’ambito di intervento e su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta a una figura soggettiva di rilievo pubblico (cfr. Cons. Stato, 13 dicembre 2006 n. 7369; TAR Campania, Napoli,  24 aprile 2008 n. 2533).

[5] Nella Relazione al Codice Civile, si legge, in riferimento alle società pubbliche che lo Stato “si assoggetta alla legge della società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici” (Relazione al Codice Civile, n. 998. Artt. 2458 e ss., vecchio testo).

[6] L’introduzione del bilancio consolidato civilistico per la holding-ente pubblico poteva rappresentare una scelta funzionale all’indirizzo e al coordinamento dell’intero gruppo pubblico locale (cfr. A. Tredici, Il bilancio consolidato del gruppo pubblico locale quale strumento di programmazione e controllo, in Il controllo nelle società e negli enti, 2006, 256 s.). Solo con il d.lgs. n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, si è previsto che tali enti territoriali adottino «…comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati….» (art. 11, comma 1). Tale innovazione che impone (e non facultizza più) l’adozione di un bilancio preventivo (e non solo un conto consuntivo) di tipo consolidato, è stata progressiva nel corso del tempo, mediante la previsione, ai sensi dell’art. 36, d.lgs. cit., di un periodo di sperimentazione biennale (2012-2013), coinvolgente talune amministrazioni pubbliche territoriali prescelte in ragione della loro collocazione geografica e densità demografica, per poi entrare a regime dall’anno finanziario 2014. In tema cfr già F. Fimmanò, L’ordinamento delle società pubbliche tra natura del soggetto e natura dell’attività, in Le società pubbliche. Ordinamento, crisi ed insolvenza, (a cura di F. Fimmanò), Ricerche di Law & Economics, Milano, 2011, 12 s.

[7] Alle Sezioni regionali di controllo della Corte compete – come confermato anche dal d.lgs. n. 175/2016, di riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche – di monitorare il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni e di vigilare sull’effettivo completamento delle procedure di dismissione e/o liquidazione. Le Sezioni, in attuazione della legge di stabilità 2015, hanno già verificato i piani di razionalizzazione, che sono stati presentati da un elevato numero di enti (quasi l’80%).

[8] Cfr. Sezione delle Autonomie: Referto su “Gli organismi partecipati degli enti territoriali” Delibera n. 27/SEZAUT/2016/FRG e documenti allegati.

[9] Nei 3.076 organismi con fatturato non superiore a 5 milioni operano in media 8,7 dipendenti, a fronte di una media di 56 dipendenti nel complesso di quelli osservati. In 1.279 organismi, di cui 776 società, si registra un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori.

[10] La società mista a prevalente capitale pubblico locale venne prevista per la prima volta dall’art. 22, lettera e) della legge 142 del 1990, (testo poi modificato dall’art. 17, comma 58, legge 15 maggio 1997, n. 127, Bassanini-bis) e la legge non vietava peraltro che la società fosse interamente in mano pubblica.

[11] La società mista con partecipazione maggioritaria dei soci privati ha trovato riconoscimento testuale con l’art. 12 della legge n. 498 del 1992, attuata con la normativa regolamentare dettata dal D.p.r. n. 533 del 16 settembre 1996 (al riguardo G.F. Campobasso, La costituzione delle società miste per la gestione dei servizi pubblici locali: profili societari, in Riv. soc., 1998, 390 s., che esamina in particolare gli aspetti della compagine, della scelta dei soci e dello scopo di lucro).

[12] Norme contenute nella c.d. legge Bassanini bis (n. 127 del 15 maggio 1997), che all’art. 17, commi 51-58, consentiva agli Enti locali di procedere alla trasformazione delle aziende speciali, deputate alla gestione dei servizi pubblici, in società per azioni o a responsabilità limitata con capitale misto, pubblico e privato, anche a partecipazione minoritaria.

[13] D. lgs. n. 267 del 2000.

[14] Articolo 35 della legge n. 448 del 2001.

[15] Si tratta in particolare dell’art. 14 del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni nella l. n. 326 del 2003 (conseguente alle osservazioni della Commissione Europea sul sistema delineatosi con l’entrata in vigore dell’art. 35).

[16] Nel luglio del 2004, la Corte Costituzionale accolse in parte il ricorso avanzato dalla regione Toscana e dichiarò illegittimo l’art. 14, comma 1, lett. e), e comma 2, del D.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, (Corte Cost., 27 luglio 2004, n.272, cfr. al riguardo G. Marchi, I servizi pubblici locali tra potestà legislativa statale e regionale, in Giorn. Dir. Amm., 1, 2005).

[17] Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283 – Pres. Rovelli – est. Rordorf, in Società, 2014, 55 s. con nota di F. Fimmanò, La giurisdizione sulle “società in house providing”, e in Fallimento, 2014, 33 s., con nota di L. Salvato, Riparto della giurisdizione sulle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali delle società in house; e poi in scia: Cassazione, Sez. Un., 16 dicembre 2013 n. 27993;  Cass., Sez. Un., 26 marzo 2014, n. 7177 – Pres. Rovelli – est. Macioce; Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2014, n. 22609- Pres. Rovelli – est. D’Ascola. Nello stesso senso ma con approdo opposto Cass., Sez. Un., 10 marzo 2014, n. 5491 – Pres. Rovelli – est. Nobili, in Società, 2014, 953 s. con nota di F. Cerioni; Cass. Sez. Un. n. 26936 del 2 dicembre 2013, che non riconoscono la giurisdizione contabile per l’inesistenza dei tre requisiti individuati: la necessaria appartenenza pubblica del capitale della società (con la previsione statutaria del divieto di cedere a soggetti privati quote della stessa), l’inesistenza di margini di libera agibilità sul mercato (neppure attraverso partecipate e la sottoposizione a controllo analogo (che non può ridursi al potere di nomina degli organi sociali).

[18] In buona sostanza la Cassazione ha riprodotto l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 3 marzo 2008 n. 1, su rimessione di Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2007 n. 5587 ; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555 e prima TAR Valle d’Aosta, 13 dicembre 2007 n. 163; TAR Sicilia, 5 novembre 2007 n. 2511; TAR Piemonte, 4 giugno 2007 n. 2539; TAR Calabria, Catanzaro, 15 febbraio 2007 n. 76 e dopo TAR Campania, Napoli, Sez. I, 28 luglio 2008 n. 9468). Il Consiglio di stato ha sostenuto in particolare che il modello di società mista elaborato, in sede consultiva, con il parere n. 456 delle 2007, rappresenta solo una delle possibili soluzioni delle problematiche connesse alla costituzione di tali società e all’affidamento del servizio alle stesse, anche se, in mancanza di indicazioni precise da parte della normativa e della giurisprudenza comunitaria, non può allo stato essere elaborata una soluzione univoca o un modello definitivo di società mista. In ogni caso, il modello di società costruito con il citato parere non è rinvenibile allorchè il socio non venga scelto mediante procedura a evidenza pubblica nella quale la gestione del servizio sia stata definita e precisata.

[19] Al riguardo: G. Visentini, Partecipazioni pubbliche in società di diritto comune e di diritto speciale, Milano, 1979, 4 s.; M. Mazzarelli, La società per azioni con partecipazione comunale, Milano, 1987, 117; G. Marasà, Le «società» senza scopo di lucro, Milano, 1984, 353; P. Spada, La Monte Titoli S.p.a. tra legge ed autonomia statutaria, in Riv. dir. civ., 1987, II, 552.

[20] Al riguardo R. Guarino, La causa pubblica nel contratto di società, in Le società pubbliche. Ordinamento, crisi ed insolvenza, a cura di F. Fimmanò, Ricerche di Law & Economics, Milano, 2011, 131 s.

[21] Ci riferiamo agli enti pubblici con mera struttura organizzativa societaria (cfr. al riguardo C. Ibba, Le società «legali», Torino, 1992, 340; Id., La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 2001, 483 s.; Id., Le società “legali” per la valorizzazione, gestione e alienazione dei beni pubblici e per il finanziamento di infrastrutture. Patrimonio dello Stato e infrastrutture s.p.a, in Riv. dir. civ., 2005, II. 447;  e in un’ottica estensiva: G. Napolitano, Soggetti privati «enti pubblici»,in Dir. amm., 2003, 81 s.) previsti, trasformati o costituiti appunto in forma societaria con legge (ad es. l’art. 7 del D. L. 15/4/2002 n. 63, convertito dalla L. 15/6/2002, n. 112, ha istituito la Patrimonio dello Stato S.p.a.; l’rt. 8 del D.L. 8/7/2002 n. 138, convertito dalla L. 8/8/2002, n. 178, ha gemmato la Coni Servizi s.p.a.; il D. Lgs. 9/1/1999 n. 1, ha istituito Sviluppo Italia s.p.a. poi integrato con altre norme dirette a disciplinarne la governance dell’attuale “Invitalia s.p.a”; l’art. 3, D. Lgs. 16/3/1999 n. 79, ha previsto la costituzione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; l’art. 13, D. Lgs. 16/3/1999 n. 79 ha contemplato la nascita della Sogin s.p.a.; stessa cosa è accaduta per “Gestore del Mercato s.p.a.” ex art. 5, D. Lgs. 16/3/1999 n. 79 e l’Acquirente Unico s.p.a. ex art. 4, D. Lgs. 16/3/1999 n. 79). In altri casi il legislatore ha trasformato o previsto la trasformazione di enti pubblici in società (così per l’Ente Nazionale per le Strade ex art. 7 D.L. 8/7/2002 n. 138, convertito in L. 8/8/2002 n. 178; per l’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero Sace ex art. 6 D. L. 30/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n. 326; per l’Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma ex D. Lgs. 17/8/1999 n. 304; per la Cassa Depositi e Prestiti ex art. 5 D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n. 326).

[22] È l’avvertimento metodologico già lucidamente espresso da F. Ferrara sr., La teoria della persona giuridica, in

Riv. dir. comm., 1911, p. 638.

[23] Già con riferimento alla normativa speciale a “toppe” per il diritto sportivo: U. Apice, La società sportiva: dentro o fuori al codice civile, in Dir. fall., 1986, 538 s.; F.Fimmanò, La crisi delle società di calcio professionistico a 10 anni dal caso Napoli, in Gazzetta Forense, 2014, 4, 8 s.

[24] In particolare, con riguardo alle previsioni della legge delega riguardanti i principi e criteri direttivi per l’emanazione del TUSP, la Regione Veneto ricorreva sostenendo che le relative disposizioni avrebbero violato gli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., “poiché la fissazione di tali principi e criteri eccederebbe dalle competenze statali in materia di «tutela della concorrenza» e di «coordinamento della finanza pubblica», invadendo sfere di competenza regionali. Inoltre, esse violerebbero il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., poiché prescriverebbero, in combinato disposto con il comma 4 dell’art. 16, per l’attuazione della delega, una forma di raccordo con le Regioni – il parere in Conferenza unificata – da ritenersi insufficiente, tenuto conto delle molteplici interferenze con le attribuzioni regionali” (v. Corte Cost., 25.11.2016,  n. 251). Il tema delle società a partecipazione pubblica era già stato oggetto di pronunce da parte del c.d. Giudice delle Leggi. In alcuni casi, la Consulta ha ricondotto le disposizioni inerenti all’attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell’«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della «tutela della concorrenza» in considerazione dello scopo di talune disposizioni di «evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali» (Corte Cost., sent. n. 326 del 2008). In altri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale (Corte Cost., sent. n. 229 del 2013).

[25] Infatti, la materia delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche coinvolge, da un lato, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi, perciò riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l’espletamento di funzioni fondamentali. Dall’altro lato, però, ogni intervento in materia coinvolge anche profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale. La sede preposta alla necessaria integrazione dei suddetti punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, è la Conferenza unificata, di cui nel TUSP era richiesto il solo “parere”.

[26] La Corte Costituzionale ha precisato che “nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”.

[27] Il supremo organo amministrativo non ha mancato di rilevare l’importanza di “portare a termine le previsioni della l. n. 124 a seguito della sentenza della Corte”, anche “per non far perdere slancio riformatore all’intero disegno: i decreti legislativi interessati dalla sentenza costituiscono, infatti, non soltanto misure di grande rilievo di per sé, ma anche elementi di una riforma complessiva, che risulterebbe meno incisiva se limitata ad alcuni settori” (v. parere Cons. Stato n. 83/2017, in www.giustizia-amministrativa.it).

[28] Assai diversa era stata la prima versione del decreto legislativo, in cui si discorreva di “obbligo” per le società di optare per l’amministratore unico, obbligo poi mutato in una più rassicurante “normalità” durante i lavori di stesura del testo definitivo.

[29] «I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico» (art. 4, comma 4, d.l. 95/2012). «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte» (art. 4, comma 5, d.l. 95/2012, come modificato con l’art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114). D’altronde, già con la legge finanziaria 2007 si era previsto, oltre al generico richiamo a un emanando «atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l’oggetto sociale delle società» (art. 1, comma 465, l. 27 dicembre 2006, n. 296), che «il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all’importo che sarà determinato con decreto», e che nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque (art. 1, comma 729, l. 296/2006).

[30] A tal riguardo, viene altresì precisato (art. 14, comma 1, lett. b), Decreto Correttivo) che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente, debba essere adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 28.8.1997, n. 281.

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