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venerdì, Aprile 19, 2024

Emergenza Coronavirus. L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale. “In quarantena chi torna dalle zone rosse”

AperturaEmergenza Coronavirus. L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale. "In quarantena chi torna dalle zone rosse"

ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 3 DEL 08-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL
TERRITORIO REGIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 32
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833,
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;
PREMESSO CHE :
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena,
Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e
Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli”, si è disposto di “evitare ogni spostamento
delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza”, con decorrenza dall’8 marzo 2020;

RILEVATO che gli organi di stampa hanno segnalato, nelle ultime ore, esodi verso le regioni
meridionali d’Italia da parte di cittadini interessati dalle su indicate misure restrittive;
CONSIDERATO che l’ingresso e la permanenza nel territorio regionale di un elevato numero di
persone potenzialmente a rischio di trasmissione del virus accrescono in modo esponenziale il rischio
di pregiudicare la salute dell’intera popolazione molisana, in considerazione sia dell’indice di vecchiaia
della popolazione residente in regione, sia dell’attuale assetto organizzativo delle strutture sanitarie,
anche a seguito della temporanea interdizione del presidio ospedaliero di Termoli;
EVIDENZIATO l’evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente
diffusivo del COVID- 19 e l’incremento dei casi sul territorio regionale;
RITENUTO pertanto necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento
sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre
1978, n. 833;
EMANA LA SEGUENTE
ORDINANZA
Art 1
1. Tutti gli individui che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni nella regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli hanno
l’obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise :
a. di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874.313000 , 0874.409000 ovvero ai
seguenti indirizzi e-mail coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org;
b. di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di
sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;
c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e. in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui
alla precedente lettera a).
Art 21. E’ fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul
territorio della regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente
con le modalità di cui all’art.1, lettera a), entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti
che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.
Art 3
Si raccomanda a chiunque abbia conoscenza della violazione delle disposizioni di cui all’art.1
lettera b) (quarantena obbligatoria) della presente Ordinanza, di farne riservata segnalazione
alle seguenti e-mail coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org;
Art. 4
E’ demandato ai sindaci, oltre a quanto previsto dall’art.4 del DPCM 8 marzo 2020, anche
attraverso la Polizia locale, il monitoraggio ed il controllo della corretta attuazione delle
prescrizioni di cui all’art.1 della presente Ordinanza.
Art 5
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURM, sul sito
istituzionale della Regione Molise, sull’Albo Pretorio on line. La presente Ordinanza è
trasmessa ai Prefetti, ai Sindaci, all’Asrem.
Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Campobasso, 08-03-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

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