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lunedì, Aprile 29, 2024

Equitalia e la notifica diretta

Diritto e fiscoEquitalia e la notifica diretta

Se da un lato le Commissioni Tributarie, accogliendo i ricorsi presentati dai contribuenti, hanno via via consolidato un orientamento che vede nel messo o nell’agente di Polizia Municipale un attore necessario nel processo di notificazione dell’atto, la Suprema Corte sempre invece percorrere una strada completamente opposta.

Notifica diretta da Equitalia o passaggio obbligato dai soggetti abilitati? Alle motivazioni della sentenza n. 11708/11 («L’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale…), ma direttamente ad opera del Concessionario “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Trattasi in quest’ultimo caso della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9/4/2001, che all’art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta….”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”») fanno quindi da controaltare diverse interpretazioni che dai Giudici di Pace, ultimo quello di Genova, alle CTP propendono per una applicazione più severa della procedura pena inesistenza o nullità dell’atto stesso.

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