Lo stabilisce l’articolo 189, comma 9-bis, del codice della strada (legge 29/7/2010, n. 120). L’utente della strada, in caso d’incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da 78 a 311 euro.