Con la Risoluzione n. 89/E, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza circa il trattamento fiscale da applicare agli interessi corrisposti – mediante il tramite di uno società fiduciaria – a soggetti non residenti e senza stabile organizzazione. Queste le risposte delle Entrate all’interpello inerente l’art. 26 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).
Ritenuta alla fonte. Tutti i redditi di capitale percepiti da non residenti, inclusi quelli provenienti da attività commerciale senza stabile organizzazione, scontano la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. La misura del prelievo, prima fissata al 12,50% (ex art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973), è stata elevata al 20% per i proventi divenuti esigibili a decorrere dall’1 gennaio 2012.
Dunque la società fiduciaria che agisce in qualità controparte nell’ambito di un contratto di finanziamento erogato da una banca estera senza stabile organizzazione, deve corrispondere all’istituto di credito gli interessi, applicando la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.