La Commissione Ambiente del Senato ha approvato la legge sulla protezione degli alberi monumentali, Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio della Legge 10 del 2013, rende obbligatoria la tutela degli alberi monumentali. Secondo l’art. 2 della legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore, ciascun comune dovrà provvedere a censire e classificare gli alberi piantati, nell’ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. Inoltre, due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco dovrà dichiarare il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Una legge che da anni chiedono non solo le associazioni ambientaliste, ma anche quelle che si occupano della tutela del paesaggio e dei centri storici, dove, molto spesso, ci sono alberi secolari che passano nella memoria delle comunità. Infatti, la legge riguarda la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. A tal fine la legge ha definito l’albero monumentale come: l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, “considerati entrambi come rari esempi di maestosità e longevità, per eta’ o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali”. O ancora, i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani e gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Infine la legge ha previsto anche delle sanzioni per chi, come troppo spesso accade, abbatte o rovina irrimediabilmente questi monumenti della natura, una sanzione che va da 5.000 a 100.000 euro.