Il Consigliere regionale di Costruire Democrazia è intervenuto sulla scelta del nuovo Direttore Sanitario Asrem e sulla presentazione di una interpellanza. Riceviamo e pubblichiamo la nota di Romano.
“Dopo le designazioni ricadute su figure inconferibili per legge, ossia il Dott. Giorgetta e il dott. Rocchia, questa volta il Direttore generale della Asrem Di Santo ha nominato il nuovo Direttore Sanitario attingendo, però, anziché dall’elenco degli idonei della regione Molise, da quello della Regione Campania! La scelta è infatti ricaduta sul dott. Lauriello, il cui nome non compare nell’elenco approvato dalla Giunta regionale del Molise con la Delibera di n. 160/2026, bensì in quella del 2023 della regione Campania. La motivazione della decisione di “scavalcare” gli idonei molisani è spiegata in base ad una non meglio precisata “valutazione comparativa”, che però non è minimamente spiegato chi abbia effettuato, sulla base di quali criteri, e soprattutto con quali documenti, considerato che non risulta allegato nessun curriculum e quello del prescelto sarebbe stato trasmesso soltanto 48 ore prima della nomina. Profili, questi, sintomatici di una decisione pubblica che rischia di risultare gravemente ambigua, assolutamente non trasparente e probabilmente discriminatoria per i professionisti molisani inseriti nell’elenco regionale, che merita di essere approfondita adeguatamente per evitare che ancora una volta ci si trovi di fronte a scelte discutibili e dalla paternità incerta.”
Di seguito l’interpellanza
Interpellanza concernente la nomina del Direttore Sanitario della Asrem (Delibera del Direttore generale Asrem n. 1058 del 26.6.2026).
Il sottoscritto Consigliere regionale Massimo Romano Premesso che Con delibera n. 1058 del 26 giugno 2026, il Direttore Generale della Asrem ha nominato Direttore Sanitario il dott. Carmine Lauriello, nato il 20 luglio 1960, per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d’opera intellettuale;
rilevato che
il dott. Lauriello non compare nell’elenco degli idonei al suddetto incarico approvato con deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 160 del 28.5.2026:Il Consigliere regionale Avv. Massimo Romano infatti, nonostante la delibera di nomina (DDG 1058/2026) abbia dato atto che il detto elenco (DGR 160/2026) risulta pienamente valido ed efficace, la nomina è stata ciononostante effettuata ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 171/2016, ossia CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE Protocollo Interno N. 3516/2026 del 26-06-2026 Doc. Principale- Copia Del Documento Firmato Digitalmente attingendo agli elenchi di idonei della regione Campania;
considerato che
come indicato nella delibera di nomina, l’elenco degli idonei della regione Campania sarebbe stato trasmesso in data 24.6.2026, ossia due giorni prima della nomina del dott. Lauriello (26/6/2026) e che il suo nominativo sarebbe stato scelto in base ad una “valutazione comparativa” dei curricula, all’esito della quale il dott. Lauriello sarebbe risultato il profilo “maggiormente rispondente alle attuali esigenze organizzative e strategiche dell’A.S.Re.M.”;
inoltre, la delibera di nomina ha precisato che sotto il profilo anagrafico essa è conforme alla disciplina richiamata dall’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 502/1992, alla luce della disciplina speciale e transitoria di cui all’art. 8-bis del D.L. n. 75/2023, come prorogata sino al 31.12.2026 ex art.5, co.5, del D.L. 31.12.2025 n.200, conv. con mod. in Legge 27.2.2026 n.26, che ha elevato a 68 anni il limite anagrafico per l’accesso all’elenco;
considerato ancora che
Il Consigliere regionale Avv. Massimo Romano Protocollo Interno N. 3516/2026 del 26-06-2026 Doc. Principale- Copia Del Documento Firmato Digitalmente CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE dalla lettura del provvedimento di nomina non si evince chi abbia effettuato la valutazione comparativa ( “…l’Azienda ha proceduto all’esame comparativo…”), se sia stata nominata una commissione di valutazione (dei cui nominativi non c’è traccia), quando abbia operato (essendo stato acquisito il nominativo solo due giorni prima), né se sia stata fissata ex ante una griglia di valutazione, né se tale comparazione sia consultabile (“dall’istruttoria comparativa svolta agli atti…”), né risulta accessibile il cv del nominato (non allegato), né se lo stesso cv sia stato acquisito né se siano stati vagliati quelli degli idonei ricompresi nell’elenco di cui alla DGR 160/2026 dalla quale non vi è traccia dei cv, risultando indicata soltanto l’idoneità;
che, pertanto, in assenza di tali elementi conoscitivi appare dubbia la linearità e legittimità della procedura, sebbene lo stesso provvedimento si preoccupi di chiarire “la disciplina in materia di dirigenza sanitaria è ispirata all’esigenza di garantire imparzialità, trasparenza e buon andamento nella scelta dei vertici sanitari”, ossia principi che risultano viceversa radicalmente disattesi a causa delle sopra enucleate lacune;
Tanto premesso, il sottoscritto Consigliere regionale
INTERPELLA
Il Presidente della Regione, anche nella qualità di titolare della delega alle politiche sanitarie,per sapere:
– – Se fosse al corrente della volontà del DG Asrem di attingere ad altro elenco di altra regione (Campania) anziché a quello approvato con DGR 160/2026; Se e chi abbia effettuato la valutazione comparativa;Il Consigliere regionale Avv. Massimo Romano- – Doc. Principale- Copia Del Documento Firmato Digitalmente Protocollo Interno N. 3516/2026 del 26-06-2026 CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
– – Nel caso, quando sia stata effettuata e se la stessa sia consultabile, in conformità ai principi di trasparenza e non discriminazione;
Se e chi abbia fissato ex ante i criteri valutativi;
Se tale modus operandi sia conforme all’interesse pubblico e agli obiettivi che la Giunta assegna al DG; S
e non ritenga di avviare un approfondimento per apprezzare le ragioni della suddetta procedura.



