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giovedì, Marzo 28, 2024

Nomine in Regione. Il parere dell’Autorità nazionale anticorruzione

EvidenzaNomine in Regione. Il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione

Sarà pur vero che il presidente Niro ha agito cercando di essere scrupoloso nel seguire il D.Lgs. n. 39 del 2013 essendo la prima volta in cui viene applicato. E sarà ancora vero che si sia agito con trasparenza e legittimità e insieme a lui hanno operato i dirigenti responsabili del settore e i consulenti della struttura e il segretario generale. Io non metto in dubbio nulla di quanto affermato ma forse se si fosse chiesto un parere (non di certo a noi!) alla CIVIT o se si fosse esperita una ricerca tra i vari pareri della stessa Autorità Anticorruzione romana si sarebbero potuti trovare casi simili o associabili alle situazioni da risolvere in materia di nomine particolarmente complicate. Il presidente ha poi aggiunto che chiunque voglia adire le vie legali, lo faccia: in questo modo, davanti a un giudice terzo, in fase di prima applicazione del decreto 39, si crea anche un precedente funzionale alle prossime nomine. Noi della Commissione Regionale Anticorruzione riteniamo che simili dubbi vadano sciolti prima e comunque possono essere risolti in regime di autotutela evitando le vie legali (che ricordiamo la Co.Re.A. intraprende esclusivamente in caso di violazioni del principio di legalità, buon andamento e trasparenza amministrativa). Il documento in allegato comprova che il nostro ragionamento in relazione al D.Lgs. n. 39/2013 sia esatto dal punto di vista giuridico. Riteniamo che anche i rilievi posti in relazione alla legge regionale n. 16/2002 siano fondati. Attenderemo risposte e saremmo lieti di confrontarci nel merito (considerato che riceviamo richieste di pareri da vari Comuni molisani, da enti pubblici e persino da consiglieri regionali in carica).

Vincenzo Musacchio (Presidente Co.Re.A. Molise)

SEGUE PARERE CIVIT ROMA

Commissione Indipendente per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 57/2013: in tema di applicabilità del D.lgs. n. 39/2013 ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione
.

LA COMMISSIONE

Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in ordine all’applicabilità delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto private in controllo pubblico ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione: 1. Nota del 15 giugno 2013 del Segretario generale del Comune di Bibbiano (RE) (popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) con la quale si chiede alla Commissione se vi sia incompatibilità tra l’incarico di responsabile del servizio assetto ed uso del territorio e dell’ambiente del Comune di Bibbiano e la carica di assessore esterno di un comune con popolazione inferiore
ai 15.000 abitanti. Inoltre, lo stesso Segretario chiede se vi sia incompatibilità con la posizione rivestita da tale dipendente e la sua nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale consortile trasporti di Reggio Emilia. 2. Nota del 10 giugno 2013 del Segretario comunale del Comune di Pandino (CR) con la quale si chiede alla Commissione se l’incarico di Presidente dell’azienda speciale sia conferibile ad
un consigliere comunale del Comune di Pandino, comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, che ha rassegnato le propri dimissione prima della nomina. 3. Nota del 14 giugno 2013 del Sindaco del Comune di Valverde (CT), con la quale si chiede alla Commissione se l’incarico di Assessore di un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sia conferibile ad un dottore commercialista e revisore contabile che ricopre il
ruolo di componente del collegio sindacale di una società a totale capitale pubblico di cui il citato Comune di Valverde sia socio azionista.

]RILEVATO CHE

– il limite di popolazione di 15.000 abitanti è espressamente previsto dall’art. 7, commi 1 e 2 lett. a) e d); dall’art. 8, comma 5; dall’art.11, comma 2 lett. b); comma 3 lett. b) e c); dall’art. 12 comma 3 lett. b) comma 4 lett. b) e c); dall’art. 13 commi 2 lett. b) e c) e 3 e dall’art. 14, comma 2 lett. b) e c) del decreto legislativo n. 39/2013;

]RILEVATO CHE

– le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 3, 4 e 9 del citato decreto legislativo, non fanno espresso riferimento a tale limite di popolazione;

ESPRIME L’AVVISO CHE

Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 7, commi 1 e 2 lett. a) e d); art. 8, comma 5; art.11, comma 2 lett. b); comma 3 lett. b) e c); art. 12 comma 3 lett. b) comma 4 lett. b) e c); art. 13 commi 2 lett. b) e c) e 3; art. 14, comma 2 lett b) e c) del decreto n.39/2013) trovano applicazione – secondo l’ espressa previsione del decreto legislativo – soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima popolazione. Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli artt. 3, 4 e 9 del citato decreto legislativo n. 39/2013 trovano generale applicazione.

Roma, 11 luglio 2013

Romilda Rizzo

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