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domenica, Maggio 19, 2024

Riccia, il Consiglio comunale decide il numero delle rate della Tares

AttualitàRiccia, il Consiglio comunale decide il numero delle rate della Tares

Il Consiglio comunale di Riccia ha deliberato, all’unanimità, il numero delle rate e le relative scadenze di versamento del tributo sui servizi e sui rifiuti per l’anno 2013 (deliberazione consiliare n. 20 del 26 luglio 2013). Il sindaco Micaela Fanelli ha precisato che “per alleviare la situazione dei cittadini costretti a pagare il tributo, abbiamo deciso di suddividere il pagamento in tre rate”. Il sindaco ha poi aggiunto che “in sede di approvazione del bilancio provvederemo a fissare le tariffe. E lo preannuncio fin da ora: ci sforzeremo di agevolare la condizione delle famiglie e delle imprese che dovrebbero subire l’aggravio maggiore”. Il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares per l’anno 2013 (tassa entrata in vigore dal 1 gennaio 2013) andrà effettuato in tre rate, con le seguenti scadenze: prima rata, il 31 agosto 2013; seconda rata, il 31 ottobre 2013; infine la terza, il 31 dicembre 2013. Gli importi da versare sono così fissati: sia per la prima e sia per la seconda rata, un acconto del 50% della Tarsu dovuta per l’anno 2012. Per la terza invece, la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto al titolo di Tares 2013. Va sottolineato che alla scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in un’unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata esclusivamente allo Stato (in base alle disposizioni dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Purtroppo – ha affermato Fanelli – la conversione in legge del ‘Decreto Fare’ non ha recato alcuna novità positiva in materia di rinvio della Tares. Certo, la situazione dei conti pubblici è molto critica, ma ciò non giustifica l’uso strumentale che lo Stato fa dei Comuni, riducendoli a meri esattori per conto dello stesso e senza lasciare spazi di manovrabilità”. Infine, va specificato che il pagamento del tributo può avvenire soltanto mediante il modello F24 precompilato, che sarà allegato all’avviso di pagamento recapitato ai contribuenti, e che potrà essere pagato in banca o all’ufficio postale.

 

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