Tutto pronto per il versamento del saldo e per la presentazione della dichiarazione IMU. Il pagamento va eseguito entro il 17 dicembre 2012, essendo domenica il giorno 16, mentre il nuovo termine dell’obbligo dichiarativo è il 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3.
Come stabilito dal comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, l’imposta municipale propria (IMU) è istituita a decorrere dall’anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti i beni non locati o non affittati, nonché l’ICI. L’applicazione della nuova imposta è stata anticipata, in via sperimentale, dall’art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011), il cui comma 1 ha stabilito che l’IMU opera in tutti i comuni del territorio dello Stato dall’anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del citato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni contenute nello stesso art. 13. Ne discende che l’IMU cosiddetta “a regime” troverà applicazione solo dal 2015, cioè l’anno successivo a quello fissato dalla norma istitutiva. In buona sostanza, l’IMU “sperimentale” durerà un anno in più prolungando così di un’annualità la tassazione, esclusa invece dall’IMU “a regime”, dell’abitazione principale dei soggetti passivi ed eventuali pertinenze.
Per agevolare i contribuenti nei propri adempimenti da assolvere, è opportuno rinverdire gli aspetti salienti della complessa disciplina.
Potestà regolamentare
Per effetto della novella di cui alla lett. a) del comma 3 del D.L. 174/2012, i comuni hanno avuto un mese in più (dal 30 settembre al 31 ottobre 2012) per approvare o modificare, sulla base dei dati aggiornati, il regolamento e la deliberazione riguardante le aliquote e la detrazione dell’IMU (art. 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del D.L. 201/2011).