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giovedì, Aprile 25, 2024

Se le “irregolarità formali” in Lombardia sono state sanate…

AttualitàSe le “irregolarità formali” in Lombardia sono state sanate…
di Michele Tuono

Si è accennato varie volte, in questi giorni, alle ultime elezioni regionali del Piemonte e della Lombardia (2010) che per via dei ricorsi presentati dalle liste soccombenti presentavano situazioni in qualche modo assimilabili a quella molisana.

Il primo accenno, implicito, era in un servizio televisivo di Manuela Petescia (poi riprodotto su questo giornale), laddove si parlava di “ricorsi elettorali presentati in altre regioni e andati sostanzialmente falliti, visto che i governatori sono tuttora in carica”.

Il secondo era nella trasmissione Moby Dick condotta su Telemolise da Giovanni Minicozzi. Fra gli ospiti, nella puntata della scorsa settimana, l’avvocato Di Pardo che ha curato il ricorso di alcuni cittadini contro l’esito delle elezioni molisane dell’ottobre 2011.

Restiamo, per ragioni di semplicità, alle elezioni lombarde, dove le irregolarità cosiddette formali erano assai evidenti. Ecco cosa dice in proposito il Consiglio di Stato (sentenza n. 5345/2011): «Le firme di presentazione della lista “Per la Lombardia” erano in numero inferiore (3.872) a quelle effettivamente dichiarate (3.935). 244 firme erano invalide; 514 autenticazioni si presentavano difformi dallo schema legale tipico (136 per mancanza del timbro di sottoscrizione, 121 per mancanza di data dell’autentica, 229 per mancanza del luogo dell’autentica e 28 per mancanza della qualifica dell’autenticante). In totale, il numero delle firme di presentazioni utilizzabili era di 3.114, inferiore a quello richiesto dalla legge (3.500) per l’ammissibilità della lista alla competizione elettorale».
A tutto questo si aggiungeva un altro elemento di particolare rilievo, ossia «l’esistenza tra le sottoscrizioni della lista “Per la Lombardia” di firme false». A dire dei ricorrenti, cioè, negli elenchi si sarebbero trovate (in numero di 473) “sottoscrizioni sicuramente riconducibili, per le loro stesse caratteristiche, alle stesse mani”.

Secondo un’opinione abbastanza diffusa (illustrata per l’appunto nella trasmissione di Minicozzi, con il contributo dell’avvocato Di Pardo), la causa del mancato annullamento delle elezioni regionali in Lombardia starebbe proprio nel rinvenimento delle firme ritenute false e nell’attesa per l‘esito del relativo procedimento penale (oltre che nel rinvio a una pronuncia della Corte Costituzionale su una questione di legittimità sollevata dal Consiglio di Stato in una controversia analoga).

La sentenza n. 5345/2011 del Consiglio di Stato, in realtà, dice cose diverse. E cioè che tutte le irregolarità formali riscontrate nelle elezioni lombarde sono state sanate per effetto del decreto legge 5 marzo 2010, n. 29 (“Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione”). Al cui art. 1 si legge: «la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell’indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell’indicazione della qualificazione dell’autorità autenticante, purché autorizzata».

E questo – precisa la sentenza del Consiglio di Stato – anche se il decreto (poi denominato “Salvaliste”) non venne convertito in legge. Secondo la stessa sentenza, proprio “la ratio e le finalità perseguite dal ricordato decreto-legge e la stessa ricordata elencazione delle irregolarità che devono considerarsi formali (e quindi sanabili e sanate, se effettivamente verificatesi) esclude che la sanatoria possa estendersi invece alle ipotesi di falsità delle firme”.

Questo dunque, in sintesi, il dato che va tenuto presente: irregolarità formali, sanate dal decreto “Salvaliste”; esistenza di firme false, con i relativi risvolti penali, da accertare con procedimento a parte.

Ora, mettendo per un istante da parte le fortissime implicazioni politiche e restando sul piano della logica più semplice, la domanda da porsi dovrebbe essere la seguente: se in Lombardia le irregolarità formali sono state di fatto sanate (prova ne sia che il governatore di quella regione è tuttora in carica), e analoghe irregolarità in Molise subissero una sorte diversa, non si verrebbe a creare una palese disparità di trattamento?

Sentenza Lombardia 

Editoriale Manuela Petescia

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