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domenica, Settembre 28, 2025

Niente contributi dall’UE per il gregge non in regola

FocusNiente contributi dall’UE per il gregge non in regola

L’illecito amministrativo di indebita percezione di aiuti comunitari si perfeziona quando la non dovuta percezione di contributi derivi dall’esposizione di dati o notizie false, senza che sia necessaria la sussistenza di un ‘danno comunitario’ derivante dall’uso delle somme ricevute. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 11846/12.

Il caso. Un ispettorato Centrale Repressione Frodi emetteva un’ordinanza-ingiunzione per indebita percezione di aiuti comunitari –  in violazione dell’art. 3, comma 1, l. n. 898/86, come modificato dall’art. 5, comma 3 ter, l. n. 460/87 – nei confronti di un allevatore. Questi presentava opposizione al Giudice di Pace, che rigettava il gravame rilevando che dalle risultanze documentali era emersa la falsità dei dati esposti dall’opponente, in particolare riguardo all’ubicazione dell’azienda e del gregge, volta ad ottenere gli aiuti economici. Viene perciò proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace.
Non c’è illecito senza danno? Il ricorrente lamenta innanzi tutto che per potersi configurare l’illecito amministrativo contestatogli sarebbe necessario un effettivo ‘danno comunitario’, non essendo sufficiente la mera rappresentazione di dati falsi.

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