I genitori di un ragazzino citano in giudizio un’automobilista per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal sinistro stradale a seguito del quale era deceduto il loro figlio. Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda, riconoscendo la responsabilità concorrente della vittima; in appello è tuttavia stabilito in via equitativa un risarcimento maggiore. Contro questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli eredi del piccolo investito. La Suprema Corte (sentenza 20993/12) premette che è pacifico il principio secondo il quale in materia di risarcimento del danno da circolazione degli autoveicoli la ricostruzione dell’incidente, la valutazione della condotta dei conducenti, l’accertamento delle rispettive responsabilità e della loro incidenza nella produzione del sinistro, sono questioni di competenza del giudice di merito: per questo la decisione è censurabile in Cassazione solo se non siano stati considerati elementi che avrebbero portato a una diversa definizione della controversia. Per questo motivo le censure proposte non colgono nel segno: la Corte territoriale, a giudizio della Cassazione, non è caduta in alcuna contraddizione nel motivare la ricostruzione della dinamica del sinistro: nuove ricostruzioni dei fatti della causa sono pertanto da considerarsi inammissibili. E’ stata infatti argomentata a sufficienza la pari responsabilità delle parti, dal momento che i dati raccolti hanno dimostrato la poca prudenza del conducente, ma anche la distratta manovra del ragazzino, non ancora pienamente consapevole dei pericoli della strada.