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giovedì, Marzo 19, 2026

Usi e costumi nella Larino del Seicento estratti dai Sinodi di Caracci

CronacaUsi e costumi nella Larino del Seicento estratti dai Sinodi di Caracci

Un’accurata descrizione dell’attività pastorale svolta a Larino dal Vescovo Persio Caracci (1631-1656) è possibile ricavarla dagli atti di alcuni dei suoi sette Sinodi celebrati nella città frentana e ben custoditi nell’Archivio Storico Diocesano di Termoli-Larino, la cui unica sede è posta nell’episcopio di Larino.

Alcune norme, di cui preferisco riportare passi integrali che, a mio modesto avviso, per la loro chiarezza, non hanno bisogno di alcun commento, scaturiscono dalla seconda assemblea tenuta il 22 marzo 1637 “per emendar i costumi, correggere gli eccessi e conservare et accrescere la disciplina ecclesiastica”. Particolarmente significative a me sembrano le disposizioni emanate in quella circostanza per rettificare la moralità del clero e del popolo. Nel capitolo che tratta “del sacramento della penitenza”, ritenne opportuno porre in evidenza che, per ascoltare le confessioni, i sacerdoti erano obbligati a vestire “con sottana talare, cotta, stola e berretta in testa, sotto pena di sospensione” ed a pubblicare una nuova tabella dei cosiddetti “casi riservati”, ossia di tutte quelle trasgressioni per le quali l’assoluzione era di esclusiva competenza dell’Ordinario diocesano o addirittura della Santa Sede. Essi, che nei secoli scorsi rappresentavano generalmente l’espressione di un determinato e preciso momento storico, vennero puntualmente elencati da mons. Caracci. Tra questi figurano: “Li superstiziosi e dati alle vane osservanze e che benedicono i mali con l’imposizione delle mani e con altre cose che naturalmente non hanno forza per sanare, benché dicono […] per altro approvate; gli omicidi volontari e quelli che con peccato però mortale opprimono e soffocano li proprii figliuoli; li padri e madri che espongono i proprii figliuoli, per se stessi o per mezzo d’altri; gl’incendiarii per volontà et odio, quelli che lo comandano et aiutano, avanti però la denonciazione, perché dopo, l’assoluzione e riservata alla Sede Apostolica; li maschi ch’usano con bestie et tutti li sodomiti; li concubinarii pubblici e notorii nel vicinato così uomini, come donne; li maschi incestuosi […]; li sposi de futuro, li quali avanti di contrahere il matrimonio secondo la forma del S. C. Tridentino, si conoscono carnalmente o vero abitano o conversano insieme; le restituzioni dei mali ablati da farsi oltre la somma di carlini cinque”.

Nel Sinodo celebrato il 12 maggio 1647, ebbe subito a sottolineare testualmente: “Benché la mente umana sia inclinata al male, e di sua natura scorra nei vizi, se dalle Leggi, come con un certo freno non vien ritenuta, e dal frequente esercizio della virtù non vien richiamata a studi migliori, dobbiamo non dimeno rendere grandemente grazie a Dio, che la disciplina ecclesiastica appresso di noi non sia caduta a terra. Ma dobbiamo dal canto nostro procurarci con ogni sforzo, che per l’avvenire non patisca alcuna diminuzione”. Quella certa soddisfazione che trapelò dai termini fin qui usati, però, non consentì a mons. Caracci di astenersi dall’aggiungere qualche altra disposizione come il divieto imposto al clero di portare “la zazzera o capelli longhi”. A tal proposito il Presule concluse: “Quelli dunque, che clericandosi, deposero le chiome per amor di Cristo, non le ripiglino per la vanità del secolo e studino di adornarsi più tosto d’ottimi costumi che di crini arricciati e siano più solleciti del decoro dell’animo, che della loro testa, acciò con l’abito, col gesto, con l’andare, col parlare e con tutte l’altre cose non si dimostrino se non modesti e religiosi e così a guisa di specchio presentino la loro vita per ogni sorte d’onestà risplendente agli occhi degli uomini, che ognuno prenda da loro quello che deve imitare et il popolo impari dai chierici con qual modo debba riformare i suoi costumi ad ogni sorte di pietà cristiana”.

L’altro Sinodo di cui accennerò brevemente è l’ultimo, quello celebrato l’11 aprile 1655. Questa volta mons. Caracci volle subito esternare la sua gioia nel poter compiere tranquillamente il lavoro, ostacolato, alcuni anni prima, “per le strade occupate da ladri”, esprimendosi in questi termini: “Che a noi non occorra alcuna cosa di nuovo da ordinare intorno la disciplina ecclesiastica è particolar dono della misericordia di Dio, il qual non ha permesso che la nostra diocesi sia infetta dalla corrutela del lusso e della peste dei vizi, che d’intorno sparge, ma per sua pietà verso di noi l’ha conservata intatta”. Non volle sottrarsi, però, neanche in questa occasione dall’indicare qualche altro pensiero legato all’amministrazione dei beni ecclesiastici ed al comportamento da tenersi nei sacri edifici durante le celebrazioni liturgiche. Sul primo argomento scrive: “Avendo noi conosciuto per esperienza che i laici sotto colorito pretesto di necessità non astengono le mani dall’usurpazione dei beni […], confermiamo, proibendo e vietando all’Università della Città e Terre della nostra Diocesi, et agli amministratori di quelle, et a qualsivoglia altra persona di qualunque stato, e condizione siano, che non piglino, ne occupino, ne vendino, ne alienino, ne convertino negli usi propri i beni di qualsivoglia sorte, tanto stabile quanto mobile […] sotto pena di scomunica da incorrersi ‘ipso facto’”; sull’altro, sempre in maniera testuale, rileva: “Convenendo alla Casa di Dio, la quale è casa d’orazione la santità, acciochè il popolo stesse in quella santamente, furono da noi proibite molte cose non decenti nel nostro primo Sinodo, ma ora cominciando introdursi nelle Chiese con grande indecenza l’abuso di pigliare il tabacco, proibiamo nel tempo dei divini offici e della predica, che si pigli in qualsivoglia modo dai clerici et tanto nel coro et appresso l’altare sotto pena ai chierici d’ordini minori di docati sei d’applicarsi all’usi pii et ai clerici d’ordini maggiori di sospensione. Ma esortiamo nel Signore paternamente i laici, che ancora essi nella chiesa quando assistono ai divini offici et alla predica, s’astenghino parimente dall’uso di quello”.

In conclusione, mi sia consentito far cenno almeno ad una delle otto relazioni “ad limina” presentate da mons. Caracci, ricordato come “patrizio guastallese” anche in una iscrizione marmorea ancora oggi visibile in Piazza Duomo a Larino. Si tratta di quella compilata il 20 dicembre del 1642 in cui afferma: di aver visitato spesso tutti i centri della diocesi somministrando in ogni chiesa parrocchiale il sacramento della cresima; di aver celebrato almeno una volta all’anno, durante il periodo estivo, il rito dell’ordinazione sacerdotale, precisando, a tal proposito, di aver impartito direttamente ai prescelti, particolari istruzioni per la celebrazione della sacra liturgia; di aver abrogato statuti laicali contrari alle disposizioni ecclesiastiche; di aver scosso la mente del popolo a lui affidato a non servirsi del “gravoso gioco della schiavitù”; di aver operato sempre per il bene comune attirandosi, per questo, il più delle volte, anche le antipatie e le inimicizie dei più potenti; di aver profuso il suo impegno con “attenzione e diligenza per rettificare i costumi attraverso l’esempio della pietà, ammonendo in privato e correggendo pubblicamente con la predicazione della parola di Dio”; ed infine, di aver preteso dal clero sempre il massimo sull’onestà, sulla vita nell’innocenza e sulla castità.

 

                                 Giuseppe Mammarella

Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Termoli-Larino

 

              

  

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