Conduzione dei cani e anagrafe canina, il sindaco di Trivento Pavone pubblica l’ordinanza. A tutti i proprietari/detentori/conduttori di cani, – si riporta nell’ordinanza n. 72/2025 – nell’accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree private aperte al pubblico, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico: 1) Di munirsi, da esibire su richiesta degli organi addetti al controllo, di paletta o altra idonea attrezzatura per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali; 2) Di munirsi, da esibire su richiesta degli organi addetti al controllo, di sacchetti biodegradabili monouso, per l’eventuale introduzione e trasporto delle deiezioni solide degli animali; 3) Di eliminare i residui liquidi biologici del cane effettuando il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate; a tale scopo devono munirsi, da esibire su richiesta degli organi addetti al controllo, di contenitori d’acqua o altro liquido idoneo per il lavaggio; 4) Di provvedere all’immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; di depositare le feci, introdotte nei sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni, o se presenti in loco, negli appositi cestini (raccolta secco residuo/indifferenziato); 5) Di avere al seguito, da esibirli a richiesta degli organi addetti al controllo, i relativi documenti del cane; 6) Di condurre i cani nelle aree urbane, nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico mediante un guinzaglio di 1,5 metri di lunghezza massima; 7) Nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico è obbligatorio avere sempre con sé la museruola ed è obbligatorio farla indossare nel caso in cui si presenti una situazione pericolosa per altre persone o animali oppure nel momento in cui venga fatta esplicita richiesta da parte di una pubblica autorità. 8) E’ vietato depositare le ciotole con il cibo o residui commestibili per cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 9) E’ vietato al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento simile che ne impedisca il movimento.