La decisione presa dalla commissione elettorale del Molise nel 2013 di vietare, in base a quanto previsto dalla legge Severino, a Marcello Miniscalco di candidarsi dopo una condanna definitiva non ha violato i suoi diritti. L’ha stabilito la Corte europea dei diritti umani (Cedu).
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso di Miniscalco contro il divieto di candidarsi alle elezioni regionali del 2013 in Molise dopo una condanna definitiva per abuso d’ufficio, per effetto della legge Severino. Miniscalco ha invocato l’articolo 7 (‘nessuna pena senza legge’) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’articolo 3 del Protocollo n. 1 (diritto alle libere elezioni) della Convenzione.La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di cui all’articolo 7, ritenendo che il divieto di candidarsi alle elezioni regionali non possa essere equiparato a una sanzione penale. La Corte ha poi ritenuto, all’unanimità, che non vi era stata violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1, ritenendo che il divieto di candidarsi alle elezioni regionali non fosse sproporzionato rispetto allo scopo legittimo perseguito dalle autorità italiane. La Corte ritiene in particolare che l’applicazione del divieto di candidarsi alle elezioni regionali “sia coerente con la finalità dichiarata dal legislatore, ossia quella di escludere dalle procedure elettorali i soggetti condannate per reati gravi e quindi tutelare l’integrità del processo democratico”.