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venerdì, Marzo 29, 2024

Isernia, Covid 19: il sindaco proroga chiusure e obbligo della mascherina

AttualitàIsernia, Covid 19: il sindaco proroga chiusure e obbligo della mascherina

Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha prorogato tutte le misure fino al tre maggio con la seguente ordinanza:

“Premesso che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
visto che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;
visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
tenuto conto che i suddetti DPCM vietano ogni forma di assembramento sia in luoghi chiusi che in luoghi aperti ed impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché obbligano la popolazione a rimanere all’interno delle proprie case, uscendo muniti di autocertificazione, esclusivamente per motivi indifferibili e urgenti quali esigenze di lavoro, di salute e di approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità;
visto che, alla luce dello sviluppo della situazione epidemiologica in tutto il Paese, con DPCM del 1° aprile 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile p.v. l’efficacia delle disposizioni contenute nei citati precedenti decreti presidenziali;
visto che il sottoscritto Sindaco, alla luce delle disposizioni governative e valutate le esigenze di contenere il diffondersi del virus, ha adottato nello scorso mese di marzo diverse ordinanze volte ad evitare assembramenti e, comunque, a salvaguardare la salute pubblica e privata, il tutto sempre fino alla data del 13 aprile p.v.;
visto ora il DPCM del 10 aprile 2020, che ha riassunto e rielaborato le misure
finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull’intero territorio nazionale, il tutto con decorrenza dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020;
valutate attentamente le disposizioni contenute nelle citate ordinanze sindacali, alla luce delle rinnovate disposizioni presidenziali contenute nel DPCM ora citato;
visto che il divieto di accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici è disposto, per l’intero territorio nazionale, dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 10 aprile 2020;
visto che il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto è disposto, per l’intero territorio nazionale, dall’articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM del 10 aprile 2020;
ritenuto, quindi, di prorogare gli effetti di quelle ordinanze sindacali che non siano già assorbite dai divieti vigenti su tutto il territorio nazionale, in base alle citate disposizioni presidenziali;
visto l’art. 50, comma 5, del D.LGS. 267/2000;
ORDINA
L’efficacia delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali qui appresso indicate è prorogata fino al 3 maggio 2020:
– N. 45 del 9/3/20 (sospensione del mercato settimanale)
– N. 49 del 17/3/20 (modifica orari e disciplina ingressi ai cimiteri comunali)
– N. 52 del 19/3/20 (facoltà per le farmacie di vendita a “battenti chiusi”)
– N. 57 del 10/4/20 (utilizzo mascherine o analoghi dispositivi di protezione individuale).
Il settore tecnico è incaricato, ove necessario, di apporre nei luoghi e nelle aree interessate dalle suddette ordinanze adeguate segnalazioni, riportanti, ben visibile, il contenuto della presente ordinanza. La Polizia municipale è incaricata dell’attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE
– che permane il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici, sempre fino al 3 maggio 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 10 aprile 2020;
– che permane il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, sempre fino al 3 maggio 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 10 aprile, essendo consentita esclusivamente attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
– che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 25/3/20, n. 19;

DISPONE
– la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Isernia;
– l’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, alla Polizia municipale, Ufficio comando, al Settore tecnico e al Capo ufficio stampa;
– l’invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia ed alla Presidenza della Regione Molise.

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