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Covid 19, anche Venafro e Pozzilli ‘zone rosse’. Toma: provvedimento a scopo precauzionale. Il testo dell’ordinanza

AperturaCovid 19, anche Venafro e Pozzilli 'zone rosse'. Toma: provvedimento a scopo precauzionale. Il testo dell'ordinanza

Venafro e Pozzilli zone rosse. La conferma dal presidente della Regione, Donato Toma, che ha dato l’annuncio attraverso un videomessaggio su facebook. Un provvedimento adottato in via precauzionale, per due settimane,  dopo i nove contagi registrati al Neuromed.

Salgono così a quattro i comuni molisani ‘chiusi’.

 Ecco il testo dell’ordinanza:

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 10 DEL 21-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. DISPOSIZIONI RELATIVE AL TERRITORIO DEI COMUNI DI POZZILLI E VENAFRO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all’art.1, dispone: – al comma 1 che “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei
quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già
interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”; – al comma 2 che “tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area”;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020 con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art.3 del menzionato decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, dispone che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’interoterritorio nazionale”;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,
ove non incompatibili;
RICHIAMATE le precedenti proprie ordinanze n. 1 del 24 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 14 marzo 2020, n. 6 del 14 marzo 2020 e n. 7 del 15 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 46481 del 21 marzo 2020 con cui è stato richiesto al Direttore Generale dell’ASREM di relazionare in ordine al contagio da COVID-19 che ha interessato alcuni pazienti ricoverati presso l’IRCCS Neuromed, con sede in Pozzilli;

PRESO ATTO che con relazione del 21 marzo 2020 è stato tra l’altro evidenziato dal Direttore Generale della ASREM che “la numerosità dei pazienti covid positivi di Neuromed può configurare l’esistenza di un cluster epidemiologico con potenziale coinvolgimento anche del personale di assistenza”;

LETTO l’elenco degli operatori dell’IRCCS Neuromed venuti a contatto con i suindicati pazienti, trasmesso dall’Istituto, a mezzo pec, con nota prot.33 del 20.03.2020, a seguito di formale richiesta da parte dell’ ASReM di cui alle note prot. N. 28278 del 19.03.2020 e prot. N. 28424 del 20.03.2020

RILEVATO- che gran parte dei suindicati operatori venuti a contatto con i pazienti risultati positivi al COVID-19 risiede nei territori di Pozzilli e Venafro e che un’indagine epidemiologica esaustiva, in relazione a tutti i soggetti potenzialmente contagiati, non può essere condotta in tempi brevi;
– che, pertanto, sussiste il pericolo che il contagio abbia interessato un elevato numero della
popolazione presente sui territori dei suindicati Comuni;

CONSIDERATO che la situazione che vede coinvolti i cittadini dei Comuni di Venafro e Pozzilli risulta di particolare gravità, tenuto conto dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento che potrebbe determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione anche all’esterno dei predetti territori;

RITENUTO – che la descritta situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto
conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all’eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni, idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell’emergenza già in essere, stante la crescita esponenziale della curva di contagio,
scientificamente attestata con riferimento ai territori nei quali i focolai si sono registrati antecedentemente; – che è in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l’incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie regionali e pertanto, nelle more della attuazione degli interventi ivi previsti, risulta indispensabile l’adozione di ulteriori misure volte a garantire la sicurezza per i cittadini che circolano per motivi strettamente necessari e della collettività in generale;

CONSIDERATO – che nel contesto descritto, eventuali spostamenti in ingresso ed in uscita dal territorio dei Comuni di Pozzilli e Venafro esporrebbero l’intera popolazione regionale al concreto gravissimo rischio di incremento esponenziale della diffusione del virus; – che, pertanto, ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per l’adozione di misure volte ad impedire gli spostamenti da e per il territorio dei Comuni di Pozzilli e Venafro;

RILEVATO che l’art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, stabilisce che: “1. Le misure di cui agli articoli1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione”;

VISTO l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e delle norme tutte ivi richiamate;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1 1. Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 21 marzo 2020 e fino al 5 aprile 2020, con
riferimento al territorio compreso nei Comuni di Pozzilli e Venafro, sono adottate le seguenti, ulteriori misure: a) divieto di allontanamento dal suindicato territorio da parte di tutti gli individui ivi presenti; b) divieto di accesso nel territorio dei suindicati Comuni; c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. 2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio di cui al comma 1 da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. E’ altresì consentito l’attraversamento veicolare del territorio compreso nei Comuni di Pozzilli e Venafro lungo le SS6dir, SS85, SS85var.

3. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Art. 2 1. E’ fatto obbligo ai familiari conviventi dei soggetti di cui all’elenco degli operatori dell’IRCCS Neuromed, trasmesso dall’Istituto, a mezzo pec, con nota prot.33 del 20.03.2020, a seguito di formale richiesta da parte dell’ASReM di cui alle note prot. N. 28278 del 19.03.2020 e prot. N. 28424 del 20.03.2020: a. di osservare la quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni; b. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;c. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. 2. Sono demandate all’ASreM:a. l’individuazione , previa acquisizione delle necessarie informazioni presso i Comuni di residenza e/o domicilio, dei soggetti destinatari degli obblighi di cui al comma 1; b. la comunicazione agli stessi, anche attraverso il Sindaco del Comune di residenza o domicilio, degli obblighi di cui al precedente comma.
Art. 3 1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. 2. La presente ordinanza è altresì comunicata al Sindaco del Comune di Pozzilli, al Sindaco del Comune di Venafro, al Prefetto di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 21-03-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA

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