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venerdì, Aprile 26, 2024

Cassazione: autovelox di Macchia d’Isernia “condannato”

AttualitàCassazione: autovelox di Macchia d'Isernia "condannato"

Ultim’ora, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Macchia d’Isernia contro la sentenza del tribunale di Isernia che aveva annullato le multe emesse dall’autovelox sul rettilineo della Statale 85 o Venafrana. Per i giudici della Cassazione, le multe non sono valide, perchè emesse sul lato destro della strada e non su quello sinistro. Tesi opposta a quella del Comune e della Prefettura che hanno sempre respinto i ricorsi. Ma ora cambia tutto perchè, prima il tribunale e poi la stessa Cassazione, hanno dato ragione agli automobilisti ricorrenti e al sindacalista Feliciantonio Di Schiavi, che ha sempre sostenuto la non legittimità dell’apparecchiatura. Secondo i giudici di merito, il verbale era illegittimo perchè “l’accertamento era stato effettuato a mezzo Autovelox posizionato sul lato destro della strada stradale 85 ‘Venafrana’, anzichè su quello sinistro come, invece, autorizzato dall’ente proprietario della strada, ragion per cui solo per i rilevamenti eseguiti sulla relativa carreggiata in direzione di marcia Venafro-Isernia (e non viceversa) non sarebbe stata discutibile la loro legittimità per effetto della sussistenza di un valido ed efficace provvedimento amministrativo autorizzatorio a monte”. Alle insistenze del sindaco di Macchia Molisana che non voleva perdere gli introiti delle multe ‘bilaterali’, la Cassazione ha replicato che “se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come in questo caso), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all’Autovelox posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro Autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo”. Con il verdetto 23726 depositato dalla Sesta sezione civile è stato così respinto il reclamo del primo cittadino di Macchia d’Isernia.

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