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mercoledì, Aprile 24, 2024

Legge editoria, presentato ricorso al Tar contro la sanatoria retroattiva: carte anche in Procura

AperturaLegge editoria, presentato ricorso al Tar contro la sanatoria retroattiva: carte anche in Procura

Oltre ai numerosi vizi di legittimità, censurati anche profili di illegittimità costituzionale e chiesta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

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Notificato in queste ore ricorso al Tar Molise contro la Delibera n. 194/2017, con la quale la Giunta regionale ha disposto il riesame delle posizioni escluse dai benefici della legge regionale 11/2015, per l’anno 2015, a causa dell’assenza del requisito di regolarità contributiva.

A proporre il ricorso la società editoriale Editoria innovazione e sviluppo srl, ammessa al contributo per l’annualità 2015, che ha conferito mandato agli avvocati Giuseppe Ruta e Massimo Romano per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento regionale, sia per vizi di legittimità che per profili di illegittimità costituzionale della norma di legge regionale.

Da un lato, infatti, il riesame di un procedimento già concluso, mediante l’applicazione retroattiva di norme sopravvenute, determina una alterazione della par condicio dei concorrenti, modificando le regole del gioco a partita conclusa in favore di soggetti individuati ed individuabili; dall’altro, la legge regionale non può disporre in materia previdenziale, in quanto la stessa è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Ciò, a maggior ragione in quanto il possesso del requisito di regolarità contributiva al momento della presentazione della domanda costituisce un principio generale dell’ordinamento, posto a tutela della veridicità delle offerte e della credibilità dei soggetti che si candidano a conseguire benefici economici pubblici. La materia è stata più volte portata all’attenzione della giustizia amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire, in modo ormai consolidato, l’inderogabilità del suddetto principio
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Stante la gravità delle questioni affrontate e delle implicazioni conseguenti, anche in termini di esborso di denaro pubblico e di potenziale alterazione della concorrenza sul mercato editoriale, la ricorrente ha pertanto chiesto la trasmissione di tutti gli atti alla competente Procura della Repubblica per l’accertamento di fattispecie penalmente rilevanti, stante l’incidenza delle norme sopravvenute e della decisione della Giunta di intervenire in una procedura selettiva già conclusa, con conseguente potenziale turbativa della stessa, mediante una decisione retroattiva riferita a una disciplina legislativa che compete in via esclusiva allo Stato e non alla Regione.

Per la ricorrente E.I.S. srl
Avv. Massimo Romano
Avv. Giuseppe Ruta

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