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mercoledì, Febbraio 19, 2025

Addio alle spese ridotte e al patrocinio gratuito

Diritto e fiscoAddio alle spese ridotte e al patrocinio gratuito

La decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delega del tentativo obbligatorio di mediazione, incide anche sulle spese del procedimento di mediazione disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo 28 del 2010 e dall’articolo 16 del decreto ministeriale 180 del 2010.
La prima e più importante conseguenza è rappresentata dal tramonto delle riduzioni tariffarie previste nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, in base all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010. Al riguardo, l’articolo 16, comma 4, del decreto ministeriale 180 del 2010, modificato dal decreto ministeriale 145 del 2011, prevede che l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato dalla tabella allegata al decreto ministeriale, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità. Inoltre, sempre per la mediazione obbligatoria, non sono applicati gli aumenti previsti in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore e di successo del procedimento di mediazione, mentre rimane la possibilità di aumentare le spese in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare portato alla conoscenza del mediatore.

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