“Nullità assoluta per inesistenza della notifica” quella del fermo amministrativo di un automezzo effettuata direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione o dal concessionario iscritto all’apposito albo ministeriale. Sempre necessaria invece l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo. A stabilirlo la CTP di Campobasso che ulteriormente precisa come tale vizio non risulta sanabile nemmeno per raggiungimenti dello scopo dell’atto ovvero nel momento in cui il contribuente impugni il fermo innanzi al giudice. Quella della notifica diretta dell’atto è questione ormai ampiamente dibattuta e rimbalzata tra CT e Cassazione.