Per Tiziano Di Clemente, l’accordo di stabilizzazione dei precari di Molise Acque è nullo. Vediamo perchè. Per il Coordinatore regionale del Pcl: “Boccardo e Amandino hanno clamorosamente travisato i fatti in modo ridicolo, facendo credere che l’eccezione posta sarebbe quella della “non legittimazione di CGIL e UIL a firmare accordi”. E che ci azzecca ? …
Avrebbe esclamato un noto magistrato molisano. Insomma, la prediamo come una burla da esuberanza giovanile. Tornando invece alle cose serie, l’eccezione di nullità giuridica dell’accordo riguarda la violazione degli artt.7 e 8 del CCNL di lavoro degli ENTI LOCALI del 2018: segnatamente per assenza della legittima delegazione trattante di Molise Acque e perché la materia delle deroghe in peius alla disciplina dei contratti precari (oggetto del presunto accordo capestro) non rientra tra le materie di contrattazione aziendale nel caso di specie. Ed infatti la delegazione di parte pubblica afferisce alla sfera gestionale e deve essere nominata dall’organo politico nelle persone di funzionari o dirigenti INTERNI dell’ente con direttive appositamente impartite; giammai possono firmare un contratto aziendale gli organi politici dell’ente come avvenuto nel caso di specie (con il Presidente dell’ente e l’assessore regionale Marone peraltro anche esterno all’ente). Nel mentre, basta consultare gli artt.7 e 8 citati, per verificare che la materia trattata non rientra tra gli accordi rimessi alla contrattazione decentrata, come detto.
Dunque la eccepita mancanza di legittimazione a firmare il contratto in questione da parte di Boccardi e Amandino riguarda solo il caso specifico non le loro prerogative generali: come si può essere legittimati a firmare un contratto senza la delegazione di parte pubblica e non rientrante nelle materie di contrattazione decentrata?
Ed anzi è grave che si ignorino norme di relazioni sindacali così elementari. Vieppiù: lo stesso impegno di Molise Acque tanto sbandierato a sproposito, come potrà essere mai vantato dai lavoratori sul piano legale a fronte di un contratto se dichiarato nullo? Come faranno i lavoratori a tutelarsi legalmente? Siamo seri!
In quanto al merito sono del tutto fuorvianti le affermazioni filo aziendali di Boccardo secondo cui tale contratto “favorirebbe la stabilizzazione”: come si può mai sostenere una simile assurdità, se proprio in base a tale presunto accordo si rinuncia alla stabilizzazione già maturata di diritto ex art.19 D. Lgs 81/2015, addirittura neutralizzando i periodi già svolti proprio al fine di togliere tale diritto ai lavoratori? Per poi prospettare altri tre anni di precariato senza alcuna certezza sul dopo ?
Tra l’altro se fosse valido tale nefasto accordo, utilizzando la norma capestro introdotta dal governo dei padroni (art.8 DL 138/2011) per le modifiche in peggio delle tutele di legge a livello aziendale, si rischierebbe di inficiare il diritto alla stabilizzazione anche all’altra parte cospicua di lavoratori che invece hanno deciso con coscienza di farlo valere !
Vero che alcuni, pressati dal bisogno e dalla linea filoziendale avallata da Boccardo e Amandino, hanno ceduto, per ora; ma la maggioranza dei dipendenti dell’azienda, inclusi quelli interessati alla stabilizzazione che hanno adito le vie legali, non hanno avallato quello che è stato definito “l’accordo truffa”. E lo diciamo soprattutto nell’interesse di quei dipendenti che invece hanno ceduto rinunciando al proprio diritto alla stabilizzazione. Tra l’altro non v’è neanche alcuna certificata consultazione democratica aziendale, né v’è mai stato un legittimo tavolo ove discutere la questione nei modo dovuti.
Il sindacato, egregi signori, è un’altra cosa”.
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