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martedì, Aprile 16, 2024

La sospensione di Iorio dalla carica di Consigliere Regionale, per Albino Iacovone bisogna conoscere bene i fatti

Idee e opinioniLa sospensione di Iorio dalla carica di Consigliere Regionale, per Albino Iacovone bisogna conoscere bene i fatti

Prima di poter  comprendere bene la questione è necessario conoscere i motivi per i quali la sospensione è avvenuta dal 16 marzo 2013 ( data della proclamazione) e non dal 5 gennaio 2013 ( data di entrata in vigore del D.Lgs.n.235/12 di attuazione della legge anticorruzione n.190/12):

–       ci sono stati ritardi da parte del Tribunale nel trasmettere la sentenza di primo grado al Prefetto del Capoluogo Regionale?,

–        ci sono stati ritardi da parte del Prefetto nel trasmettere gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri?,

–        ci sono stati ritardi da parte del Ministero dell’ Interno?,

–       ci sono stati ritardi da parte  della Presidenza del Consiglio dei Ministri  nell’ emanazione del decreto?,

–       oppure il Governo ha interpretato la norma nel senso di applicarla solo dalla proclamazione degli eletti successiva alla emanazione del decreto legislativo 235/12?  .

Quest’ ultima ipotesi ( escludendo quella dei ritardi) potrebbe  essere quella assunta dal Governo visto che la decorrenza della sospensione è stata fissata al 16 marzo, giorno della proclamazione del Presidente e dei Consiglieri Regionali.

Iorio anche se fosse stato sospeso dal 5.1.2013 poteva, legittimamente, candidarsi alle elezioni.

Ciò premesso si può affermare, in ogni caso, che Iorio, alla data delle elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 non era né ineleggibile, né in candidabile in base alla l.190/12 e D.lgs.235/12.

Altra cosa è l’ aspetto politico e la decisione presa dal suo partito di candidarlo pur essendo, in modo chiaro, soggetto alla  sospensione( ndr. provvisoria) dalla carica( a prescindere dalla decorrenza 5/1/2013 o 16 marzo 2013).

Iorio, in sostanza, è rientrato ( come  altri Amministratori regionali e locali) nelle previsioni dell’ art.8 del d.lgs.235/12, che prevede la sospensione dalla carica pubblica per sentenza non definitiva comminata per reati contro la pubblica amministrazione ( come l’ art.323 c.p. – abuso d’ ufficio).

Tutto qua, nessun “ scandalo”, nessuna” ingiustizia”, nessuna “ persecuzione”,  nessun “attentato alla democrazia”, nessuna “ violazione della Costituzione”, come ho sentito dichiarare! Del resto, circa la costituzionalità della legge, il Consiglio di Stato si era già espresso favorevolmente nella sentenza relativo al caso di Miniscalco.

Ora si può discutere come vogliamo sulla questione però una cosa è certa la legge in vigore deve essere rispettata, come deve essere rispettata qualsiasi decisione che prenderà la Corte di appello di Campobasso, allorquando esaminerà il ricorso di Iorio avverso la sentenza di primo grado.

 

Albino Iacovone – cittadino/elettore –

 

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