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venerdì, Marzo 29, 2024

Il “caso Bari” e la verità secondo Frattura

AperturaIl "caso Bari" e la verità secondo Frattura

di MANUELA PETESCIA

«Io il giorno dopo faccio partire l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari e lo sbatto a giudizio immediato il dottore Paolo Di Laura Frattura».

Che Paolo Di Laura Frattura non dica mai la verità è cosa che ho già detto, scritto e ripetuto. E lo ribadirò fino all’ultimo giorno della mia vita. Né Frattura poteva smentirsi di fronte alle notizie che arrivano da Bari e lo vedono finalmente indagato per calunnia con il concorso del suo amico e avvocato, Salvatore Di Pardo.

E di cosa si professi di volta in volta “contento”, “felice” e “soddisfatto” non si sa, visto che l’unica cosa che conti, al momento, è la sentenza del 4 maggio 2017. Che assume straordinario valore, andando ben oltre l’aspetto giuridico della questione, proprio perché certifica l’assoluta insussistenza delle cose che Frattura ha raccontato, l’impossibilità materiale che quelle cose siano avvenute, la totale e dimostrata infondatezza delle sue accuse. Certificano, insomma, che Frattura non dice la verità. E che il giudice Diella adoperi un linguaggio ovviamente tecnico, sottile e misurato, non cambia la sostanza: Frattura non dice la verità.

Cosa altro significa che certe “argomentazioni non paiono aderenti alle risultanze di indagine” (p. 36); che in questo o quel passaggio non si rinvengono “significativi elementi indiziari o di riscontro delle ipotesi accusatorie formulate nel presente processo” (p. 54); che la tale cosa “non appare affatto convincente” (p. 55); che la tal altra “pare poco compatibile” (p. 59); che quel determinato rapporto “pare evidentemente diverso da quello descritto”, che quella tesi “non pare trovare piena conferma” (p. 61); che quel dato comportamento “appare quanto meno singolare”, che quei risultati “non paiono confermare”, che quel passaggio risulti “comunque ben poco compatibile” (p. 62). E questo “non appare condivisibile”, quello “appare invero poco credibile” (p. 63), per quell’altro “mancano del tutto elementi” o “appare scarsamente verosimile” (p. 64); per i particolari omessi o non ricordati non viene fornita “alcuna credibile spiegazione”, e quando pure queste spiegazioni vengono fornite, non convincono (p. 66); «appare invero “particolare (nel senso di illogico e incomprensibile)” – scrive per esempio il giudice – la circostanza che lo stesso Di Laura Frattura abbia deciso di presentare un esposto in relazione alla fuga di notizie relativa al proc. BIO.COM. per tutelare la sua immagine e il suo onore e non abbia invece deciso di denunciare colui che, qualche mese prima, aveva minacciato di usare le sue prerogative di magistrato inquirente per indagare in suo danno proprio nella vicenda BIO.COM. e che aveva quindi cominciato a realizzare le sue minacce. Anzi, era proprio quello il momento migliore per denunciare quanto asseritamente accaduto durante la cena di ottobre». (p. 69).

Per poi concludere: Sulla base di queste plurime argomentazioni, la spiegazione fornita dal Di Laura Frattura in merito al lungo tempo trascorso tra la cena dell’ottobre 2013 e la denunzia del dicembre 2014 appare, ripetesi, priva di credibilità. (p. 71). E che “sia il Di Laura Frattura che il Di Pardo non conservino il ricordo della data in cui si era svolta la cena appare invero un dato inspiegabile (e poco verosimile)” (p. 73); “Non uno ma entrambi i coprotagonisti di una cena dai risvolti asseritamente sconvolgenti non hanno conservato il ricordo di quando questa cena sarebbe avvenuta” (p. 74).

«Né il Di Laura Frattura, Governatore Regionale, professionista e uomo politico di alto livello, scrive ancora il giudice né il Di Pardo, avvocato amministrativista affermato, pur perfettamente consapevoli della gravità dell’episodio e del pericolo che la vicenda generale in cui la cena e le richieste estorsive/concussive si inserivano non sarebbe potuta finire “amichevolmente” (viste le asserite irricevibili richieste in materia di contributi economici e di approvazione di legge favorevole a Telemolise avanzate dai due odierni imputati), hanno evidentemente pensato di annotarsi sulla agenda professionale o sulla agenda degli impegni quale Governatore o sul telefonino o su un qualsiasi calendario murale o da scrivania la data in cui vi era stata detta cena.

Né il Di Laura Frattura né il Di Pardo, resisi conto (soprattutto il Di Laura Frattura), che nel gennaio/febbraio 2014 il Papa aveva cominciato a concretizzare le minacce asseritamente fatte, dando impulso alle indagini Bio.Com e iscrivendo nel registro degli indagati persino il Questore di Campobasso (e acquisendo informazioni su Giuliana Di Laura Frattura), hanno pensato di “cristallizzare “ in quel momento particolari e circostanze relative alla cena e soprattutto alla sua data di realizzazione.

Né il Di Laura Frattura né il Di Pardo hanno avuto la capacità di indicare dei fatti o delle circostanze “esterne” dalle quali poter giungere alla individuazione di un giorno preciso.

Né risulta che il Di Laura Frattura né il Di Pardo abbiano, come invece era logico aspettarsi, approfondito la questione, scorrendo le rispettive agende per verificare impegni, appuntamenti, città dove potevano essersi trovati durante l’ottobre 2013 (si noti, ad es. che il Di Laura Frattura nelle dichiarazioni al P.M. spiega che la cena non si era tenuta di sabato e di domenica perché si era recato alla stessa rientrando in Campobasso: non risulta però che al riguardo sempre il Di Laura Frattura abbia effettuato una verifica dei suoi impegni fuori Campobasso nemmeno durante i giovedì di ottobre); non risultano essere stati verificati da alcuno (salvo che dalla Petescia) l’eventuale calendario degli impegni istituzionali del Di Laura Frattura o gli articoli giornalistici o televisivi che potevano far riferimento ad attività istituzionali poste in essere dal Governatore nel periodo di interesse; non risulta (perché non ne ha in alcun modo parlato nel corso delle loro dichiarazioni) che il Di Pardo abbia provato a ricostruire i suoi impegni professionali, quanto meno con riferimento alle udienze tenutesi fuori Campobasso e in Tribunali lontani e in orari tali da rendere poco verosimile che potesse trovarsi a Campobasso verso le 21.30 dello stesso giorno» (p. 75).

Linguaggio chiaro, inequivocabile, che parla di una sconfessione su tutta la linea.

Come se nulla fosse, come se questa sentenza non fosse mai stata pronunciata, come se i fatti non fossero stati minuziosamente vagliati attraverso una miriade di documenti e di verifiche (intercettazioni telefoniche, tabulati, video, verbali, informative, agende istituzionali, sopralluoghi), accertati con ulteriori acquisizioni documentali ex art. 441 e alla fine spiegati in 157 pagine di motivazioni capillarmente argomentate, Frattura continua a ripetere le sue accuse, sui giornali, in tv o addirittura in Consiglio regionale: «la cena c’è stata, mi hanno chiesto i soldi», come ha fatto lo scorso 7 novembre, venendo, per questo, nuovamente denunciato, tanto da me, quanto dal magistrato Papa.

E anche all’indomani dell’ufficializzazione del suo stato di indagato, a tutti gli effetti, e del suo interrogatorio a Bari, Frattura è tornato a scomodare il Consiglio Regionale con le sue furberie e le sue mezze verità.

Ha ricordato che “il provvedimento disciplinare di Papa” (febbraio 2014) nulla ha a che vedere con la sua denuncia (dicembre 2014), ed è vero (anche se su certe indagini e su certi eventuali “mandanti” forse si comincia a fare luce), ma ha dimenticato che nella sua denuncia aveva chiesto l’allontanamento e gli arresti per Papa, oltre ad accusarlo di associazione a delinquere nientemeno con Ignazio Annunziata. Vedremo, quando si tratterà finalmente di esaminare le 84 telefonate di Frattura con Ignazio Annunziata, se fosse più “associato” lui, Frattura, o Fabio Papa.

Frattura ha ricordato che, sì, l’avviso di garanzia gli è pervenuto il 30 gennaio, e dunque il 7 novembre non ne poteva essere a conoscenza, ma ha dimenticato che il 7 novembre non aveva detto di non essere a conoscenza di indagini sul suo conto: le aveva negate, sbeffeggiando e aggredendo chi diceva il contrario. Il tempo, ancora una volta, è stato galantuomo.

Ha detto che l’indagine per calunnia che lo riguarda è del 2015, dunque ben prima della sentenza di assoluzione, ma fa finta di non ricordare ciò che aveva affermato il Pm Drago, nell’udienza del 9 marzo 2017: in caso di assoluzione con formula piena, «io quel giorno stesso prendo la copia del suo dispositivo, la inserisco nel fascicolo stralciato che è lì in attesa della sua decisione, signor Giudice, e iscrivo questi due signori per calunnia! È automatico, è matematico, è doveroso».

Dunque il fascicolo è del 2015 (peraltro un mega fascicolo che contiene le indagini sulla Squadra Mobile e su alcuni magistrati di Campobasso per ipotesi di reato connesse al 1414/2012), ma l’iscrizione è del 2017, e segue la sentenza. Non le denunce.

Decisione, per di più, annunciata ancora prima dal Pm Drago, e Frattura – che non si è perso neppure un’udienza, del processo, con auto blu, autista, 250 chilometri all’andata, 250 al ritorno– se lo dovrebbe ricordare: «Nell’ipotesi di sentenza emessa ai sensi del primo comma dell’Art. 530 del Codice di Procedura Penale (…) io il giorno dopo faccio partire l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari e lo sbatto a giudizio immediato il dottore Paolo Di Laura Frattura».

«Lo sbatto a giudizio immediato». Parole del Pm Drago, udienza del 14 marzo 2016.

Su posizioni analoghe uno degli stessi avvocati di Frattura, Dello Russo (che rappresentava la Regione Molise). Udienza del 14 aprile 2016, testuale:

«Da questo processo non si può che uscire o con una sentenza di condanna o con una assoluzione per non aver commesso il fatto, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica!».

Dello stesso avviso Campanile, avvocato della presidenza del Consiglio: «questo processo si trova di fronte ad un bivio, ad una alternativa, accreditare la tesi della concussione – estorsione, accreditare la tesi della calunnia» (udienza del 5 maggio 2016).

Ancora più esplicito Campanile nella domanda di appello (15 dicembre 2017): la “tesi” esposta nella sentenza dal Gup è quella della «calunnia perpetrata dal Di Laura Frattura e dal Di Pardo in danno degli imputati». Al Di Pardo in particolare, scrive Campanile, «il Gup ha di fatto attribuito la patente di “teste falso” e “calunniatore”». E Frattura arriva a negare che nelle motivazioni della sentenza ci sia un preciso richiamo del giudice alla calunniosità delle sue affermazioni, e un palese invito a procedere in quel senso. Scrive il giudice: «spetta al titolare dell’azione penale effettuare le valutazioni che sul punto riterrà più fondate, anche alla luce di quanto argomentato nella presente sentenza (già contenente di per sé “materiale di interesse” per il Pm)» (pp. 156-157).

Padronissimi, Frattura e Di Pardo, di continuare a sostenere di essere indagati per un “atto dovuto”, derivato da denunce di parte. La verità sta negli atti, e dice tutt’altro, demolendo alla radice, fino all’ultima virgola, qualsiasi affermazione di Frattura.

Il quale,

  1. Ha detto che a stento mi conosceva. Gli atti e le intercettazioni hanno provato il contrario (come hanno dovuto ammettere i suoi stessi avvocati), dunque non era vero;

  2. Ha detto che ero io a telefonare di continuo, a perseguitarlo, a rincorrere un incontro, forse l’unico della sua vita, quello della cena. L’indagine tecnica dei tabulati ha documentato le reiterate chiamate in uscita dal suo cellulare verso il mio, perfino a mezzanotte, dunque non era vero.

  3. Ha detto che cercavo di usare l’avvocato Salvatore Di Pardo per arrivare a lui. Dagli atti emerge che non ne avevo affatto bisogno, visto che eravamo grandi amici, dunque non era vero.

  4. Ha detto che Telemolise, nel 2013, gli aveva riservato una campagna elettorale massacrante. È provato invece che Telemolise lo aveva attaccato mediaticamente nel 2011 – e non nel 2013 – perché durante la sua seconda campagna elettorale per le regionali i rapporti erano ottimi tanto che la Tv gli aveva realizzato (e gratuitamente) perfino gli spot di propaganda politica – e glieli aveva perfino pagati dunque non era vero.

  5. Ha detto che non aveva alcuna intenzione di finanziare Telemolise, azienda dedita ad attività criminali insieme all’ex Governatore Michele Iorio. Siamo intercettati, invece, mentre (io, lui e il suo sodale Salvatore Di Pardo), concordiamo le strategie future, ipotizzando perfino l’ingresso nella società editoriale di nuovi imprenditori amici loro, dunque non era vero.

  6. Ha detto che Telemolise ha avviato la rappresaglia mediatica nei mesi di ottobre/novembre 2013, ossia dopo l’evento traumatizzante della presunta cena. Era stato oggetto, invece, di critiche feroci per l’aumento delle indennità di carica dei consiglieri regionali (in plateale contrasto con il suo programma elettorale, che al primo punto ne annunciava il dimezzamento), a partire dal mese di luglio 2013. È documentato, dunque non era vero.

  7. Ha detto di aver saputo di essere indagato per la Biocom nel terzo trimestre del 2014 e per questo aveva depositato la sua denuncia con 14 mesi di ritardo. Lo ha saputo invece almeno nove mesi prima, quando ci ha piantato sopra una conferenza stampa melodrammatica (7 febbraio 2014), dunque non era vero.

  8. Ha detto che lui, a differenza della sottoscritta, respingeva il mio “associato a delinquere” Ignazio Annunziata perché era un criminale. Ho documentato invece, in aula, 84 telefonate tra loro, elargizioni di denaro da parte di Frattura alla Gazzetta e copertine del freepress a lui favorevoli, dunque non era vero.

  9. Ha detto che usavo la Gazzetta del Molise di Ignazio Annunziata per farne cassa di risonanza a Telemolise, perché insieme si portava avanti l’estorsione finalizzata ad ottenere la legge sull’editoria, addossandomi una quantità immane di titoli di quel freepress, quando invece:

  • la Gazzetta è rientrata nella rassegna stampa della tv solo il 15 gennaio 2014, dunque almeno fino a quella data tutti i suoi attacchi mediatici contro Frattura non avevano goduto di nessuna cassa di risonanza;

  • quel giornale, per la sua natura di freepress, non avrebbe mai potuto accedere alla legge per l’editoria;

  • né mai Ignazio Annunziata avrebbe consentito alla sottoscritta di usare la Gazzetta del Molise per scopi illeciti che non si fossero trasformati in un suo tornaconto personale, dunque non era vero.

  1. Ha detto che facevo parte di un’associazione a delinquere con Fabio Papa, Michele Iorio, Ignazio Annunziata e Giovanni Minicozzi, dedita da anni ad attività criminali. Fabio Papa metteva sotto processo Iorio e Annunziata un giorno sì e l’altro pure, dunque non era vero.

  2. Ha detto che io&Annunziata eravamo la stessa cosa e concordavamo titoli e copertine del suo freepress. È documentato agli atti che le mie telefonate con lui erano rarissime, che il suo freepress lo avevo perfino escluso dalla rassegna stampa televisiva e che i nostri rapporti erano pessimi, ma così pessimi, da ritrovarmi parte offesa in un processo dove un pm sostiene addirittura che l’editore della Gazzetta mi ricattasse, dunque non era vero.

  3. Ha detto che si è deciso a denunciare 14 mesi dopo il tempus commissi delicti, perché non ce la faceva più a sopportare la rappresaglia mediatica di Telemolise e della Gazzetta del Molise (di cui ero, di fatto, il dominus). Aveva invece già denunciato nove mesi prima – e per le stesse e identiche ragioni – i soli giornalisti della Gazzetta, unitamente ad alcuni uomini della Digos, per diffamazione e fuga di notizie, dunque non era vero.

  4. Ha detto che nell’invitarlo a cena gli avevo rivelato al telefono che si sarebbe svolta «nella villetta dove alloggiavo congiuntamente con il magistrato quando mi fermavo a Campobasso». Qualche mese dopo in un’altra denuncia ha dichiarato di aver appreso dell’esistenza del nostro rapporto e con sommo stupore, dagli atti del 1414/2012, dunque non era vero.

  5. Ha detto in denuncia che la cena si era svolta nella villetta “di Manuela Petescia”. Ha dichiarato successivamente, durante un interrogatorio, che quella abitazione era disordinata in quanto Fabio Papa era in fase di trasloco, quindi non era vero.

  6. Ha detto che gli ho consegnato una bozza di legge per l’editoria come oggetto di un’estorsione, forse addirittura vergata a mano dal magistrato, e invece le proposte di legge gliele avevano consegnate tutti gli editori del Molise nel corso dei diversi incontri da lui stesso sollecitati, se ne era peraltro vantato in un comunicato stampa, dunque non era vero.

  7. Ha detto che durante la cena avevo rivelato un segreto istruttorio che poteva avermi spifferato solo il mio amico magistrato, e cioè che esisteva una richiesta di archiviazione della Biocom inoltrata dalla Squadra Mobile a Fabio Papa. La richiesta era stata invece inoltrata ad un altro pm, Armando D’Alterio, dunque non era vero.

  8. Ha detto che durante la cena aveva impegnato più volte il suo cellulare. Non risulta da nessuna parte, dunque non era vero.

  9. Ha detto o lasciato dire che la data della cena si poteva posticipare al 22 novembre (dopo un aggancio fortuito delle celle registrato alle 23 di quella sera), si trovava invece a una seduta del Consiglio comunale di Termoli, lo teneva scritto in bella mostra sul suo facebook, dunque non era vero.

  10. Ha detto che i suoi impegni dell’epoca non potevano essere in nessun modo ricostruiti e per questo non ricordava la data del “fattaccio”. Possiede invece un nutrito staff di segreteria, alcuni suoi impegni istituzionali compaiono perfino su Internet attraverso i comunicati stampa del Presidente che sono pubblicati sul sito della Regione Molise, tant’è che una parte li ha potuti ricostruire perfino la sottoscritta, dunque non era vero;

  11. Ha detto che la cena si sarebbe svolta “un giovedì”. Il giovedì ero a Isernia, come risulta dalle perizie tecniche, perché ai tempi era quello il mio giorno libero settimanale, dunque non era vero.

  12. Ha detto che Telemolise e la Gazzetta del Molise – ma anche Il fatto Quotidiano, Report, Le Iene, l’Avvenire e il Corriere della sera – hanno utilizzato contro di lui il metodo Boffo (quello di spargere secchiate di fango). Abbiamo visto che si trattava di notizie tutte vere e tutte documentate e – per quanto riguarda Telemolise – mai nemmeno querelate, dunque non era vero.

  13. Ha detto che la sua denuncia non aveva secondi fini. La denuncia invece si conclude con la richiesta di sequestrare Telemolise, tappare la bocca per sempre a quella tv affinché non divulgasse più i suoi affari e le sue malefatte, dunque non era vero.

  14. Ha detto che la sua denuncia non aveva secondi fini perché il pm Fabio Papa era stato già trasferito. La denuncia invece si conclude con la richiesta a procedere a misure cautelari e interdittive per me e per il Pm Fabio Papa, affinché io non riuscissi più a condizionare la sua attività di magistrato a Campobasso, dunque non era vero.

Questa è la credibilità di Frattura, pari a zero.

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