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giovedì, Aprile 25, 2024

L’ASREM mette il bavaglio ai dipendenti. Restrizioni per social network e rapporti con la stampa

AperturaL'ASREM mette il bavaglio ai dipendenti. Restrizioni per social network e rapporti con la stampa

di PASQUALE DI BELLO

Varato dall’Asrem il Codice di Comportamento per i dipendenti. Un provvedimento bavaglio che impedisce le più elementari libertà garantite dalla Costituzione. Prima tra tutte, quella di manifestare la propria opinione.

Grazie all’associazione “Il cittadino c’è”, che per prima ne ha parlato, è emerso dal marasma a mozzfiato prodotto dalla burocrazia regionale un documento del quale la Regione Molise dovrà vergognarsi per i prossimi mille anni. Si chiama “Codice di Comportamento ASREM” ed è stato promulgato lo scorso dieci novembre dal direttore generale dell’Azienda, l’ingegnere calabrese Gennaro Sosto, ed è controfirmato dal direttore sanitario, il campano (se non erriamo) dottor Antonio Lucchetti. Un provvedimento degno dell’Inquisizione spagnola e dei peggiori regimi autoritari, un vero e proprio attacco alla libertà di manifestazione del pensiero che, nell’intento di stabilire a quali stilemi debbano conformarsi i comportamenti dei dipendenti dell’ASREM, finisce per calpestare e limitarne diritti e libertà costituzionalmente garantiti. Un esempio? Art. 6 del Codice: “IL dipendente entro due mesi dalla pubblicazione sul sito aziendale del presente Codice, comunica al Responsabile della propria Struttura/Servizio la propria appartenenza (in caso di adesioni già avvenute) ed entro due mesi per nuove iscrizioni ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento delle attività della struttura in cui lo stesso è incardinato”.

Siamo alla vera e propria schedatura. Prendete, ad esempio, il caso di un medico o di un infermiere aderente al Forum per la Sanità pubblica o ad una delle tante associazioni a difesa dei presidi ospedalieri; dovrà comunicare ai vertici aziendali la propria attività di libero cittadino, pena l’infrazione del codice.

Ma andiamo avanti, e spostiamoci all’art. 13 del Codice il quale disciplina i rapporti tra dipendenti e organi di informazione, spingendosi sino a disciplinare l’uso dei social network. Ad esempio: “Il dipendente non deve indicare, tra le informazioni del proprio “profilo” lo status di dipendente dell’ASREM”. Significa che su Facebook, pena l’infrazione del Codice, il dipendente dell’Azienda dovrà astenersi dal dichiarare la propria attività lavorativa. Inoltre, sempre sui social network, “il dipendente non deve pubblicare opinioni personali riguardanti la propria azienda e riportare , come proprie, le considerazioni altrui, anche se di autorevoli economisti o esperti di settore”. Andiamo avanti, sino ai rapporti con la stampa. Questa la prescrizione del Codice: “Il dipendente non rilascia dichiarazioni alla stampa in relazione a questioni che, per la loro rilevanza strategica o politica coinvolgano direttamente il vertice aziendale”. In pratica vuol dire che le decine di figure, tra personale medico e paramedico, che nei mesi scorsi si sono espressi su temi sanitari, da qui in avanti dovranno tacere a pena di sanzioni per aver infranto il Codice.

Insomma, ce n’è abbastanza per chiedere conto ai responsabili di un documento che dovrebbe provocare lo sdegno e la sollevazione unanime di partiti, movimenti, sindacati, associazioni. Un documento che andrebbe ritirato seduta stante. C’è da chiedersi se il presidente della Regione e commissario ad acta per la Sanità, Paolo di Laura Frattura, sia stato messo a conoscenza del documento prima della sua promulgazione. In caso affermativo egli ne sarebbe complice, in caso contrario vorrebbe dire che siamo amministrati da uno sprovveduto sotto al cui naso passa di tutto. Compresa una nefandezza del genere per la quale non basta più nemmeno il naso turato.

Poscritto. Il provvedimento, apparentemente destinato ai dipendenti ASREM, si riferisce al personale medico, veterinario, sanitario, compreso quello convenzionato. Ai consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici, personale assunto con contratto di somministrazione, borsisti, stagisti e tirocinanti. (art. 2)

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