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martedì, Aprile 23, 2024

Unioni civili, un segnale di civiltà e di rispetto per le convivenze

Idee e opinioniUnioni civili, un segnale di civiltà e di rispetto per le convivenze

ajaxmaildi LUCIA LOZZI

Finalmente, la Camera ha approvato con 372 voti favorevoli e 51 contrari la legge sulle unioni civili che prevede l’introduzione di una serie di diritti e doveri delle coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali, in materia di convivenze, figli e patrimonio. Esistevano già dei registri delle coppie di fatto, ma non esisteva una legge nazionale sulla materia. Con l’approvazione delle unioni civili, a tutti gli effetti, si pone fine ad una differenziazione che, pur riconoscendo alla famiglia dignità, toglieva e negava la stessa alle convivenze che, giustamente per modalità e tempi, meritano lo stesso rispetto di un matrimonio e di un eventuale famiglia precedente. Con l’approvazione si è, concretamente, dato un segnale forte e chiaro; tutti hanno diritto al rispetto come essere umani e la scelta di condividere, con un’altra persona dello stesso sesso o di sesso diverso, un percorso, più o meno lungo della propria vita, non può e non deve creare discriminazioni o rapporti di inferiorità rispetto ad altri e a famiglie costituite in modo tradizionale, in precedenza. Un uomo, una donna, dello stesso sesso o di sesso opposto, con figli o meno, non devono e non possono sentirsi, con la costituzione di un nuovo nucleo familiare, in condizione di disagio permanente, distingui, e in molti casi succubi di vere e proprie pretese rispetto a situazione precedente che, solo perché riconosciuta in nome di una istituzione religiosa, si pensa abbia avere più diritti. Ormai, nella “nuova società”, pur riconoscendo il sacro vincolo del matrimonio, sono innumerevoli le convivenze ed è giusto e corretto disporre delle norme per regolarle. Dunque, via al riconoscimento di un diritto, dell’uomo o della donna, che va al di sopra di ciò che è il classico schema del matrimonio. Un’unione civile e’ un unione tra persone dello stesso sesso, o sesso opposto, quale specifica formazione sociale e, in quanto tale e in un contesto civile, merita il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali e dell’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di alcun tipo. Nel dettaglio, alcuni dei diritti e doveri. Si rimanda al testo per approfondimenti e altro ancora;
La convivenza di fatto viene riconosciuta alla coppie di maggiorenni, sia eterossessuali sia omosessuali, che vivono insieme e che non hanno contratto un matrimonio civile o un’unione civile.
I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di detenzione di uno dei due.
In caso di malattia o di ricovero i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, con le stesse regole previste nel matrimonio e nell’unione civile.
Ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante, con poteri limitati o assoluti, per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporta incapacità d’intendere e di volere.
Nel caso di morte ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante per quanto riguarda la donazione di organi, funerali, le modalità di trattamento del corpo. Questa designazione può avvenire attraverso uno scritto autografo oppure in forma verbale davanti a un testimone.
Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa comune, il partner superstite ha il diritto di stare nell’abitazione per altri due anni, o per il periodo della convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.
Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due, il convivente che sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni.
in caso di morte il partner superstite ha il diritto di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto. Questo diritto si estingue in caso di una nuova convivenza con un’altra persona, o in caso di matrimonio o unione civile.
I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro: il contratto può essere redatto in una scrittura privata o con un atto pubblico che poi deve essere registrato da un notaio o da un avvocato, il quale deve comunicare al registro anagrafico comunale l’atto. Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il contratto di convivenza è nullo, se indica dei termini o delle condizioni. Il contratto di convivenza può essere sciolto per: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona, e morte di uno dei contraenti.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi, che si trova in stato di bisogno, il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
Per i diritti successori e reversibilità si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni. Si regolano i diritti successori e le norme sulla reversibilità.
Cause di impedimento per la costituzione di una unione civile o di nullità sono l’esistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile già in essere, l’interdizione per infermità di mente, i rapporti di affinità o parentela, una condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte. La procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell’unione civile. Tra le cause di nullità anche tutte quelle previste dal codice civile per il matrimonio.
In materia di figli , dopo le polemiche degli ultimi mesi, la nuova disciplina entrata vigore per i conviventi, si concentra su un singolo articolo, lasciando ai giudici il potere decisionale sulla possibilità per uno dei due membri della coppia di adottare il figlio naturale del partner nell’ambito del nuovo istituto giuridico. I figli di coppie conventi hanno gli stessi diritti dei figli della precedente unione.
Dopo un braccio di ferro all’interno della maggioranza, nel ddl Cirinna’ riformulato, non ci sono più stepchild e obbligo di fedeltà, così come molti dei riferimenti al matrimonio. Il testo rimane diviso in due parti: la prima introduce ex novo nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, mentre la seconda reca una disciplina della convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, orientata essenzialmente a recepire nell’ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell’ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi. Altre e nuove norme in tema di diritti e doveri, patrimoni, figli e convivenze sono espresse nel testo a cui si rimanda per approfondimento e per presa di coscienza che, finalmente, con il riconoscimento delle unioni civili, davvero quello “scatto” e riscatto che la nuova società civile chiedeva e’ stato realizzato.

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